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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25640/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria per i reati associativi (art. 416-bis c.p. e associazione finalizzata allo spaccio), lamentando contraddizioni temporali tra la contestazione (fatti da ottobre 2019 o giugno 2019) e intercettazioni anteriori; segnalava intercettazioni del novembre e dicembre 2019 dalle quali emergerebbe il distanziamento dell'imputato dal gruppo; sosteneva che l'usura, ammessa dall'indagato, fosse attività autonoma non collegata alla mafia (mancanza aggravante ex art. 416-bis, comma 1) e contestava la qualificazione di ruolo concreto nell'associazione dedita allo spaccio. Infine censurava la sussistenza e attualità delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso e dell'incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione: non spettava alla Corte rivedere il merito o riformulare la valutazione degli indizi. Ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale e del G.i.p., che avevano valorizzato plurime intercettazioni e altri elementi (anche riferimenti a "cassa comune" e conversazioni specifiche) dimostrativi dell'intraneità dell'imputato nella compagine malavitosa e della finalizzazione all'attività illecita. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sulla necessità della custodia cautelare, anche in considerazione del rapporto familiare con elementi dell'associazione e del rischio di permanenza di legami utili a recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La norma è stata richiamata come titolo di reato contestato: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (intercettazioni, riferimenti a "cassa comune", rapporti familiari) fossero idonei a sostenere, a livello indiziario, l'intraneità nell'associazione; la valutazione concreta degli elementi rimane di competenza del giudice di merito

  • art. 416-bis, comma 1 (aggravante collegata alle attività)

    La difesa contestava l'applicazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse generica e che fossero indicati elementi concreti a sostegno della rilevanza della finalizzazione mafiosa in alcune attività, salvando la qualificazione adottata in sede di merito

  • art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzioni relative alle esigenze cautelari)

    Richiamato nel ricorso in relazione alla 'doppia presunzione' sulla sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto correttamente valutate le esigenze cautelari dal Tribunale alla luce del caso concreto (rapporto familiare e permanenza di contesti utili all'attività del consesso criminale)

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di cassazione)

    L'art. 606 è stato il parametro procedurale per valutare le censure: la Corte ha concluso che le doglianze proposte erano, nella sostanza, questioni di merito o alternative interpretative e non deduzioni di violazione di legge o di manifesta illogicità dei motivi che giustificassero la cassazione

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese per il rigetto)

    Applicata la previsione che dispone la condanna alle spese del ricorrente quando il ricorso viene rigettato

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p. (annotazione nella cartella del detenuto)

    Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto perché venga inserito nella cartella personale del detenuto, come richiesto dalla normativa sulle annotazioni amministrative successive a provvedimenti cautelari

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari valuta principalmente la correttezza formale e la logicalità della motivazione: non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione di censure sulla motivazione occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità (non una semplice incongruenza o diversa interpretazione) del provvedimento impugnato.
  • Le intercettazioni e le conversazioni ambientali, se adeguatamente motivate e inserite in un quadro indiziario unitario, possono sorreggere la qualificazione di partecipazione associativa anche se vi sono espressioni indicative di un presunto 'distacco' dell'indagato; il giudice valuta in modo olistico e non parcellizzato.
  • La semplice ammissione di un reato (es. usura) non esclude che esso possa essere autonomo rispetto a un'associazione criminosa: va dimostrato il nesso concreto con l'attività mafiosa per escludere l'aggravante.
  • Per contrastare con efficacia l'idea di persistenza del vincolo associativo e la necessità della custodia cautelare, la difesa deve fornire prove concrete di distacco duraturo e di assenza di contatti o di infrastrutture associative (non bastano argomentazioni astratte o alternative interpretative).
  • Il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di condanne possono attenuare le esigenze cautelari, ma a fronte di legami familiari o ambientali con membri dell'associazione il giudice può ritenere tuttora sussistente il rischio di reiterazione.
  • Nel formulare i motivi di ricorso in Cassazione è essenziale indicare chiaramente quale parametro di legge si assume violato (es.: carenza della motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento della prova) e fornire puntuali riferimenti testuali all'atto impugnato.

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