Cassazione Penale, Sentenza n. 25639/2024 del 01/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, tramite difensore, impugna il decreto di archiviazione del 23/12/2023 nei confronti di ignoti per i reati indicati, censurando che il Giudice aveva erroneamente ritenuto inutile il supplemento investigativo richiesto dalla persona offesa e aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Si deduce altresì che il GIP avrebbe dovuto ammonire il Pubblico Ministero per aver chiesto l'archiviazione prima di avere la relazione conclusiva della Polizia Giudiziaria; si parla di provvedimento "abnorme".
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che non ricorrano i presupposti dell'abnormità (né strutturale né funzionale): il G.I.P. ha il potere previsto dalla legge di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione quando ritiene inutile il supplemento investigativo. La Corte richiama l'art. 410-bis c.p.p. (commi 2-3) secondo cui l'ordinanza di archiviazione è reclamabile davanti al tribunale in composizione monocratica solo nei casi di nullità indicati dall'art. 127, comma 5 c.p.p.; in assenza di nullità formali tassativamente previste, non è consentito il ricorso per cassazione per contestazioni di merito (vizi di motivazione o violazione del contraddittorio "sostanziale"). Perciò il rimedio era inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende una somma quantificata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma penale richiamata come uno dei reati originariamente prospettati nella richiesta di archiviazione; non oggetto diretto del scrutinio sulla impugnabilità del decreto.
art. 648-bis c.p.
Altro reato indicato nel decreto di archiviazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, essendosi limitata alla questione di impugnabilità.
art. 410-bis c.p.p.
Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile...
La Corte interpreta questa norma nel senso che l'ordinanza di archiviazione non è più impugnabile per cassazione salvo i casi tassativi di nullità richiamati; pertanto le censure di merito non possono formare oggetto di ricorso per cassazione.
art. 127, comma 5 c.p.p.
Richiamato come fonte delle nullità che rendono possibile il reclamo ex art. 410-bis. La Corte ne identifica il contenuto come norme a tutela del contraddittorio (citazione e intervento delle parti in camera di consiglio).
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 17/98; n. 26/00; n. 25957/2009)
Richiamata per definire e circoscrivere la nozione di "abnormità" degli atti processuali, distinti in abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e funzionale (stasi del processo). La Corte ritiene che tali soggetti non sussistano nel caso di specie.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione pronunciata dal G.I.P. non è impugnabile per cassazione salvo che ricorrano le nullità tassativamente previste dall'art. 127, comma 5 c.p.p.; in caso contrario il mezzo di impugnazione corretto è il reclamo davanti al tribunale in composizione monocratica nei termini di legge.
- La dottrina dell'"abnormità" dell'atto è strettamente delimitata: costituisce rimedio solo se l'atto sia manifestamente estraneo al potere attribuito (abnormità strutturale) o determini una stasi tale da rendere impossibile il prosieguo (abnormità funzionale). Contestazioni di merito o valutazioni sulla fondatezza delle acquisizioni investigative non rientrano normalmente in questa categoria.
- Se si vuol impugnare un'ordinanza di archiviazione, è necessario articolare censure che configurino una delle nullità formali previste (es. violazione del contraddittorio in camera di consiglio, inosservanza delle norme di citazione/intervento); altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità.
- Il giudice può dichiarare inammissibile l'opposizione quando ritiene che il supplemento investigativo richiesto sia inutile rispetto alle risultanze già acquisite: tale valutazione rientra nei poteri del G.I.P. e non costituisce di per sé un vizio impugnabile in Cassazione.
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