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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25638/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.) rimediata in appello: 1) omissione di valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., per il tentativo non riuscito di acquisto con carta ricettata e l'assenza di danno; 2) vizio nella commisurazione della pena e carenza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., poiché la pena fissata si sarebbe discostata dal minimo edittale senza adeguata motivazione e sarebbe stato impropriamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti; 3) errata applicazione dell'art. 69 c.p. per l'aumento della pena in presenza dell'aggravante ex art. 61 n.2 c.p., senza il doveroso bilanciamento con l'attenuante prevista dall'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi 1 e 3 ritenuti proposti con "modalità non consentite" in quanto le relative questioni non erano state devolute alla Corte d'appello (non erano state sollevate nell'appello) e il primo motivo è anche generico e privo di autosufficienza probatoria rispetto agli atti da inserire nel fascicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione sulla misura della pena è adeguata quando la pena è fissata sotto la media edittale (e l'orientamento giurisprudenziale richiede dettagli solo se la pena è fissata oltre la media edittale); il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato richiamando l'assenza di elementi positivi e l'uso della carta clonata per acquistare beni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p., comma 4

    Norma sostanziale incriminatrice della ricettazione nella forma aggravata; la Corte fa riferimento al minimo edittale previsto per la fattispecie per valutare la congruità della pena

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perchè la relativa richiesta non era stata sollevata in appello e il giudizio non può essere prospettato per la prima volta in cassazione

  • art. 62-bis c.p.

    Regola la recidiva e il trattamento sanzionatorio collegato; citato nel quadro della critica sulla commisurazione della pena, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo

  • art. 133 c.p.

    Indica i parametri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo agli indici di cui all'art. 133 quando la pena è fissata sotto la media edittale

  • art. 69 c.p.

    Regola il trattamento della recidiva e l'aumento di pena: la Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse devoluto alla Corte d'appello la questione sull'errata applicazione dell'art. 69, rendendo inammissibile il motivo

  • art. 61 n.2 c.p.

    Qualifica una circostanza aggravante; il ricorso lamentava mancato bilanciamento con un'attenuante ma la questione non era stata adeguatamente devoluta in appello

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p., comma 2

    Disposizione procedurale richiamata in relazione all'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo per dimostrare che una determinata richiesta era stata formulata nel giudizio di appello

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha influito il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state previamente devolute o richieste nel giudizio di appello: le eccezioni devono essere prospettate tempestivamente nelle fasi procedurali competenti
  • La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) va chiesta e documentata in appello; l'omessa richiesta torna ostativa alla sua valutazione in sede di legittimità
  • Nelle decisioni di determinazione della pena, l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste soprattutto quando il giudice fissa la pena al di sopra della media edittale; se la pena è sotto la media, è spesso sufficiente il richiamo motivazionale agli indici previsti dall'art. 133 c.p.
  • Le censure generiche e prive di autosufficienza probatoria (mancata indicazione degli atti utili) sono inammissibili: il ricorrente deve specificare gli elementi documentali relativi alle richieste non menzionate nel provvedimento impugnato
  • Se un motivo di ricorso riguarda l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, occorre che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice d'appello; altrimenti la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o dolo nella sua presentazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a un pagamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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