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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14830/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970 promosso da un sindacato per comportamento antisindacale della società, la quale aveva contestato il risultato delle elezioni di RSU indette nel novembre 2014 e aveva negato ai candidati eletti i permessi sindacali. In primo e secondo grado era stata riconosciuta la legittimazione attiva del sindacato, ritenuto dotato di una diffusione nazionale sufficiente e dei requisiti per indire le elezioni RSU, nonché la legittimazione del soggetto che aveva agito in suo nome. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 28 Stat. lav. e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per contestare la legittimazione attiva del sindacato e del suo rappresentante, sostenendo che mancasse la prova della natura nazionale dell’associazione, della sua capacità di stipulare contratti collettivi nazionali nel settore di riferimento e del potere del segretario provinciale nel settore turismo; (2) violazione degli artt. 1362 c.c., 2 dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 e 46 CCNL Turismo, per sostenere che solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Turismo potessero indire le elezioni RSU; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 c.c., 2697 c.c., 19 L. n. 300/1970 e 8 dell’Accordo interconfederale 1994, nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione al riconoscimento del diritto delle RSU ai permessi retribuiti, lamentando anche l’indeterminatezza della domanda. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi in quanto diretti, in sostanza, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie; ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse attenuta ai principi già affermati in tema di legittimazione del sindacato ex art. 28 Stat. lav., potendo rilevare un’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, l’adesione a una confederazione e la stipula di contratti collettivi nazionali. Ha inoltre valorizzato il limite del giudizio di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: l’art. 2 dell’Accordo interconfederale 1994 e l’art. 46 del CCNL Turismo, letti congiuntamente, attribuiscono il potere di indire le elezioni RSU sia alle organizzazioni firmatarie del sistema contrattuale richiamato sia alle associazioni sindacali costituite con proprio statuto che raccolgano il 5% delle firme e accettino formalmente l’accordo, senza che il chiarimento a verbale del CCNL possa limitare tale seconda categoria. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva nella mera riproposizione delle difese di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si contestava la legittimazione attiva del sindacato e del suo rappresentante, perché tali censure miravano in realtà a una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in cassazione, per di più in presenza di doppia conforme. Ha poi respinto nel merito il motivo sull’indizione delle elezioni RSU, affermando che il combinato disposto dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 e del CCNL Turismo non esclude il potere di iniziativa delle organizzazioni sindacali costituite con proprio statuto che raccolgano il 5% delle firme e accettino l’accordo. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sui permessi retribuiti, perché formulato come mera riproposizione delle difese già disattese in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 300/1970

    La legittimazione ad agire per comportamento antisindacale richiede la prova della rappresentatività/diffusione nazionale dell'organizzazione sindacale, accertamento riservato al giudice di merito se fondato su elementi istruttori congrui.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sulla prova non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio in sede di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del combinato disposto contrattuale deve avvenire secondo il criterio letterale e sistematico, valorizzando la volontà delle parti sociali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omissione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; non basta la riproposizione di difese di merito.

  • art. 19 L. n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai permessi retribuiti delle RSU, senza che la Corte ne fondi una diversa regula iuris autonoma nel dispositivo.

  • art. 8 Accordo Interconfederale 27 luglio 1994

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dei permessi e della disciplina delle RSU, ma non decisivo nella motivazione accolta dalla Corte.

  • art. 2 Accordo Interconfederale 27 luglio 1994

    "Hanno altresì' potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché' formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo"

    Il potere di indire/presentare liste per le RSU spetta non solo alle organizzazioni firmatarie, ma anche alle associazioni sindacali che abbiano i requisiti di statuto, raccolta del 5% delle firme e accettazione formale dell'accordo.

  • art. 46 CCNL Turismo 20.2.2010

    Il chiarimento a verbale viene letto come mera precisazione dei requisiti per le organizzazioni firmatarie, senza escludere il potere delle associazioni sindacali non firmatarie che soddisfino i requisiti dell'Accordo interconfederale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in un "non motivo", cioè nella mera contrapposizione delle proprie tesi alla sentenza impugnata senza critica argomentata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state incanalate nei vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma sono state dichiarate inammissibili o infondate perché miravano a una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi ex art. 28 Stat. lav., la legittimazione ad agire del sindacato può essere riconosciuta quando risulti un'effettiva attività sindacale su gran parte del territorio nazionale, senza che sia necessaria la prova di una presenza capillare su tutto il territorio o della stipulazione di contratti collettivi riferiti a ogni settore merceologico.
  • L'accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti di rappresentatività e diffusione nazionale del sindacato è tipicamente demandato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, non è riesaminabile in cassazione come questione di merito.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie.
  • L'interpretazione delle fonti collettive che regolano la costituzione delle RSU deve essere sistematica e coordinata: il riferimento nel CCNL applicato non esclude, di per sé, la legittimazione delle associazioni sindacali costituite con proprio statuto che soddisfino i requisiti previsti dall'Accordo interconfederale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le tesi difensive già disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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