Cassazione Penale, Sentenza n. 34716/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la domanda di liberazione condizionale di un condannato, collaboratore di giustizia, in espiazione di una pena di 25 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione, con fine pena indicato al 10 aprile 2037. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo e il terzo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sui presupposti del beneficio, sostenendo che, in quanto collaboratore, poteva accedervi anche in deroga ai limiti ordinari e lamentando che il Tribunale non avesse valutato il ravvedimento, l’attività di volontariato, le erogazioni liberali documentate e una consulenza sulla propria situazione reddituale e patrimoniale; con il secondo ha denunciato difetto d’istruttoria per la decisione resa senza attendere il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e le informazioni della Questura e della Guardia di finanza. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati: il giudice di sorveglianza aveva omesso un chiaro giudizio sul ravvedimento, aveva attribuito rilievo decisivo alla mancata allegazione di iniziative di adempimento o riparatorie senza confrontarsi puntualmente con i documenti difensivi e non aveva acquisito i contributi informativi richiesti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Ha chiarito che, per il collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non è di per sé ostativo alla liberazione condizionale, pur potendo concorrere, insieme agli altri indici, alla valutazione prognostica del ravvedimento. Nel caso concreto la motivazione era gravemente carente perché non valutava in modo puntuale le produzioni relative al volontariato, alle erogazioni liberali e alla condizione patrimoniale, né risultavano acquisiti al fascicolo il contributo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e le informazioni di polizia richieste.
Norme richiamate
Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non assume di per sé valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta nell’art. 16-nonies, ma rileva pur sempre nell’ambito del giudizio prognostico di ravvedimento, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati, nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio.
Per i collaboratori di giustizia ammessi al regime derogatorio, l’omesso adempimento delle obbligazioni civili non impedisce automaticamente la concessione della liberazione condizionale; resta un elemento da ponderare, insieme agli altri indicatori, nella valutazione del ravvedimento.
Occorrendo nondimeno, in caso di concessione in deroga, che l’instante abbia redatto, entro il termine prescritto dal precedente articolo 16-quater, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e abbia espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all’ergastolo, almeno dieci anni di pena.
L’accesso in deroga ai benefici previsto per il collaboratore presuppone, tra le condizioni indicate dalla disposizione, la redazione tempestiva del verbale illustrativo della collaborazione e l’espiazione della quota minima di pena stabilita.
L’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 consente alle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato una importante collaborazione, l’accesso alla liberazione condizionale e ai benefici penitenziari indicati al primo comma, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’articolo 176 del codice penale, occorrendo nondimeno, in caso di concessione in deroga, che l’instante abbia redatto, entro il termine prescritto dal precedente articolo 16-quater, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e abbia espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all’ergastolo, almeno dieci anni di pena.
Il regime speciale consente ai collaboratori qualificati di accedere alla liberazione condizionale anche in deroga ai limiti ordinari di pena previsti dall’art. 176 c.p., purché ricorrano le condizioni specifiche indicate.
L’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 consente alle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato una importante collaborazione, l’accesso alla liberazione condizionale e ai benefici penitenziari indicati al primo comma, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’articolo 176 del codice penale, occorrendo nondimeno, in caso di concessione in deroga, che l’instante abbia redatto, entro il termine prescritto dal precedente articolo 16-quater, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e abbia espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all’ergastolo, almeno dieci anni di pena.
La disciplina derogatoria è riferita, tra gli altri, ai condannati per i delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., a condizione che abbiano prestato un’importante collaborazione.
Massime di principio
- La liberazione condizionale del collaboratore di giustizia richiede un giudizio positivo sul ravvedimento e sulla stabile rieducazione, tale da consentire di escludere ragionevolmente un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la probabilità di reiterazione di condotte illecite.
- Nel regime derogatorio previsto per i collaboratori di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce, da solo, ragione ostativa alla liberazione condizionale; deve essere valutato come uno degli elementi del giudizio prognostico sul ravvedimento, insieme agli altri indici rilevanti.
- Il giudice di sorveglianza deve confrontarsi puntualmente con le produzioni difensive rilevanti per il ravvedimento e acquisire gli apporti informativi prescritti o richiesti sulla collaborazione e sulla condotta dell’istante; l’omissione di tale valutazione può determinare una motivazione carente e l’annullamento con rinvio.
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