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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23178/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, con cui venivano contestate l’indebita deduzione di componenti negativi del reddito e l’illegittima applicazione del regime del margine. La Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l’appello della società contribuente sia l’appello incidentale dell’Amministrazione, ritenendo, tra l’altro, che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti fossero deducibili e che l’onere probatorio gravasse sull’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 75 e 109 TUIR, dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l’onere della prova, addossando all’Amministrazione la dimostrazione dei requisiti di inerenza, certezza, competenza, determinatezza e determinabilità dei costi. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per omesso esame degli elementi probatori posti a sostegno dell’indeducibilità dei costi per difetto di inerenza.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui, anche nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi resta subordinata alla prova dei relativi requisiti generali, che grava sul contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come norma asseritamente violata in tema di deducibilità dei costi ai fini reddituali.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come norma asseritamente violata in tema di requisiti di deducibilità dei componenti negativi.

  • art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44

    "Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese ... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo ..."

    La Corte afferma che la disposizione, che ha sostituito l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, ha portata retroattiva nei limiti indicati dal comma 3 e si applica anche alle operazioni soggettivamente inesistenti, ma non esonera dalla verifica dei requisiti generali di deducibilità dei costi.

  • art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44

    "ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati"

    Richiamato per il principio di simmetria fiscale e per la previsione di una mera sanzione amministrativa nei casi contemplati.

  • art. 8, comma 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44

    Interpretato nel senso che le modifiche introdotte dai commi precedenti si applicano retroattivamente, se più favorevoli, salvo definitività dei provvedimenti già emessi.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di provare la deducibilità dei costi grava sul contribuente, non sull’Amministrazione finanziaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma violata per asserito omesso esame del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma violata per asserita errata valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie sui costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità non è esclusa automaticamente per il solo coinvolgimento dell’acquirente nell’operazione fittizia; occorre comunque verificare i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità.
  • Il contribuente che invoca la deduzione di costi deve provare i presupposti di deducibilità quando l’Ufficio contesti l’inesistenza soggettiva dell’operazione; non si verifica un’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.
  • La disciplina introdotta dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 opera anche per fatti anteriori, se più favorevole, ma non elimina la necessità di accertare se i costi siano effettivamente deducibili secondo i criteri ordinari.
  • Nei casi in cui il costo non sia direttamente utilizzato per commettere il reato, la mera emissione/uso di fattura soggettivamente falsa non basta da sola a negare la deduzione: resta decisiva la prova della concreta riferibilità del costo all’attività d’impresa e della sua corretta imputazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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