Cassazione Civile, Ordinanza n. 01706/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di euro 20.195,76 a titolo di spettanze di fine rapporto conseguenti al licenziamento. La datrice di lavoro propose opposizione, rigettata dal Tribunale e poi dall'appello, sostenendo che tra le parti fosse intervenuto un accordo amichevole relativo alla gestione della società e alla rinuncia del lavoratore alle spettanze retributive. Con il ricorso per cassazione la datrice denunciò, con un unico motivo articolato in più censure, la nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante/apparente e contraddittoria, nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c.; dedusse inoltre la violazione degli artt. 1337, 2105 e 2106 c.c. per asserita mancata considerazione della condotta del lavoratore in violazione della buona fede nelle trattative e degli obblighi di lealtà e diligenza del rapporto di lavoro, e lamentò l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando vizi di violazione di legge e vizi motivazionali senza consentire la necessaria distinzione delle censure; inoltre, le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato anche il regime della doppia conforme, che impedisce la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in modo coincidente. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è deducibile solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità, non per riesaminare il merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente la rivalutazione del merito o delle prove.
in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.
la censura di omessa pronuncia è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
richiamato come parametro della pretesa violazione della buona fede nelle trattative, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta alla rivalutazione dei fatti.
richiamato come dovere di fedeltà del lavoratore, ma non è stata accolta alcuna violazione per difetto di specifica censura ammissibile.
richiamato in relazione alle conseguenze dell'asserita violazione degli obblighi del lavoratore, senza esito favorevole per la ricorrente.
la deduzione di indebito arricchimento è stata prospettata come omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la censura inidonea a superare il giudizio di inammissibilità.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è apparente solo se non consente il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio, mancando il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazioni di legge e vizi di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autonomamente intelligibile: la commistione indiscriminata di censure ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. impedisce la necessaria operazione di sussunzione e può determinare l'inammissibilità.
- Nel regime della doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito i fatti in modo sostanzialmente coincidente.
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente il controllo logico-giuridico della decisione; non basta il dissenso del ricorrente rispetto all'apprezzamento delle prove.
- L'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito incombe sulla parte che agisce per ottenerne l'adempimento; l'eventuale controcredito opposto in compensazione richiede autonoma prova dei relativi fatti costitutivi.
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