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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11094/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione proposta in primo grado da un soggetto che assumeva di essere erede universale di una persona anziana, la quale aveva costituito due libretti di deposito bancario alimentati con denaro prelevato da un libretto preesistente. Secondo la prospettazione attorea, tali somme sarebbero rimaste di esclusiva proprietà della de cuius e il beneficiario di uno dei libretti, dopo aver interrotto l'assistenza promessa e aver revocato la delega, non avrebbe avuto titolo a trattenerle; si chiedeva quindi l'accertamento della falsità della denuncia di smarrimento del libretto, la consegna del titolo e la restituzione della somma di euro 114.000. La banca era stata evocata in giudizio anche ai fini della procedura di ammortamento del libretto. I giudici di merito avevano respinto la domanda nei confronti del beneficiario del libretto e dichiarato inammissibile quella verso la banca, rilevando anche la mancata prova della pretesa intestazione meramente fiduciaria e dell'effettiva appartenenza delle somme alla de cuius. In Cassazione gli eredi del soccombente deducevano tre motivi: 1) violazione di norme processuali per il mancato ammissione della prova testimoniale richiesta in appello e per il ritenuto abbandono dell'istanza istruttoria; 2) violazione della legge sull'ammortamento dei titoli di credito e difetto/motivazione contraddittoria; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame della denunciata violazione di tali norme. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato nel merito tali censure perché ha ritenuto il ricorso tardivo: la sentenza d'appello era stata notificata al difensore della parte originaria, già deceduta, e il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente da tale notificazione, applicandosi il principio di ultrattività del mandato processuale in assenza di dichiarazione del decesso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. La Corte ha ritenuto valida la notificazione della sentenza d'appello eseguita presso il difensore della parte deceduta, in quanto il decesso non era stato dichiarato né notificato e opera il principio di ultrattività del mandato. Da tale notificazione decorreva il termine breve per proporre ricorso per cassazione; essendo il ricorso spedito oltre il termine, è stata accolta l'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 30 luglio 1951, n. 948

    richiamato come base dell'opposizione proposta in primo grado nell'ambito della procedura relativa al libretto di deposito bancario.

  • art. 4 L. 30 luglio 1951, n. 948

    invocato nel secondo motivo di ricorso, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per tardività.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata per omessa pronuncia e/o ultrapetizione, ma la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla valutazione della prova e dei fatti allegati, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione della prova, senza esame nel merito.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate, senza esame nel merito.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato come disposizione processuale la cui violazione era dedotta nel primo motivo, senza esame nel merito.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla fase istruttoria, senza esame nel merito.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza esame nel merito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo a sostegno delle doglianze processuali, senza esame nel merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo a sostegno delle doglianze processuali, senza esame nel merito.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nei gradi di merito in relazione alla mancata proposta di risoluzione del contratto atipico di vitalizio assistenziale; la questione non è stata decisa dalla Cassazione per tardività.

  • art. 285 c.p.c.

    utilizzato per affermare la validità della notificazione della sentenza di appello al difensore della parte deceduta ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine per proporre impugnazione dopo la notificazione della sentenza.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato per affermare l'ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta, in applicazione dell'ultrattività del mandato.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato come norma relativa agli eventi interruttivi del processo; la Corte ribadisce che, se l'evento non è dichiarato o notificato, opera l'ultrattività del mandato.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulle modalità di emersione dell'evento interruttivo e sui limiti alla stabilizzazione della posizione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche connesse all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la parte costituita a mezzo di procuratore muore e l'evento non viene dichiarato o notificato nei modi di legge, opera l'ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, ai fini della notificazione della sentenza e della decorrenza del termine breve per impugnare.
  • La notificazione della sentenza di appello eseguita presso il difensore della parte deceduta, in assenza di dichiarazione dell'evento, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione anche nei confronti degli eredi.
  • Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla valida notificazione della sentenza d'appello e, se il ricorso è spedito oltre il termine di legge, deve essere dichiarato inammissibile per tardività senza esame dei motivi.
  • Le censure relative alla valutazione delle prove e alla mancata ammissione di mezzi istruttori restano assorbite quando il ricorso sia inammissibile per ragioni processuali preliminari, come la tardività.
  • Quando la decisione di merito richiama una procedura di ammortamento di un titolo bancario, il giudizio può essere limitato all'individuazione del soggetto legittimato alla riscossione, senza implicare di per sé l'accertamento della titolarità sostanziale del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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