Cassazione Penale, Sentenza n. 25128/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione basato su due censure principali: (1) richiesta di derubricazione del fatto da riciclaggio a ricettazione, sostenendo che lo smontaggio del veicolo e la commercializzazione dei singoli pezzi costituiscono mera ricettazione dei componenti; (2) richiesta di riconoscimento della fattispecie tentata (art. 56 c.p.), poiché gli imputati furono sorpresi mentre era in corso lo smontaggio e non vi sarebbe stata perdita dei dati identificativi del mezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che lo smontaggio e la successiva vendita o riutilizzo dei pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa può integrare il reato di riciclaggio in quanto idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha stabilito che, in base all'attuale disciplina dell'art. 648-bis c.p. e alla giurisprudenza successiva, il riciclaggio non è da ritenersi in ogni caso reato a consumazione anticipata e la configurabilità del tentativo va valutata in concreto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per riesaminare le censure difensive in ordine alla qualificazione come tentato riciclaggio e per la rideterminazione della pena, ove del caso.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte interpreta la norma come una fattispecie a più ipotesi (sostituzione, trasferimento o altre operazioni atte ad ostacolare l'identificazione dei proventi). Pur essendo volta a punire condotte idonee a dissimulare l'origine illecita, la norma non esclude automaticamente la configurabilità del tentativo: occorre valutare concretamente se l'azione abbia già disperso gli elementi identificativi del bene.
Applicabile al reato di riciclaggio quando la condotta non abbia ancora raggiunto l'esito consumatorio; la possibilità del tentativo va valutata con riguardo allo sviluppo fattuale e alla frammentarietà dell'azione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio cartolare).
Richiamato in relazione alla procedura di trattazione del ricorso secondo le disposizioni emergenziali citate; non incide sulla qualificazione sostanziale del fatto.
D.L. 21 marzo 1978 n. 59, conv. L. 18 maggio 1978 n. 191 (introduzione art. 648-bis)
D.L. 21/3/1978 n. 59 conv. L. 18/5/1978 n. 191
Storicamente il riciclaggio fu inizialmente costruito come reato a consumazione anticipata; la Cassazione ricostruisce l'evoluzione normativa per spiegare come la fattispecie sia stata successivamente ampliata e non vada automaticamente intesa come preclusiva del tentativo.
L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 23 (riforma della fattispecie)
L. 19/3/1990 n. 55 art. 23
Rimodulazione della fattispecie che ha introdotto la necessità della sostituzione effettiva in alcune ipotesi e ha ampliato le condotte sanzionate, contribuendo al profilo interpretativo che ammette la valutazione del tentativo in funzione del concreto atteggiarsi delle operazioni.
L. n. 328/1993 (adeguamento alla convenzione del Consiglio d'Europa)
Ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto e delle condotte sanzionate; contribuì a trasformare la disciplina verso una fattispecie più ampia e flessibile rispetto alla sola consumazione anticipata.
Massime di principio
- Lo smontaggio e la commercializzazione di pezzi di un veicolo provento di furto possono integrare il reato di riciclaggio se la condotta è oggettivamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene (es. rimozione targhe, alterazione numero di telaio, asportazione motore).
- La configurabilità del tentativo di riciclaggio va valutata caso per caso: se al momento dell'intervento non si è ancora realizzata la perdita dei dati identificativi la condotta può rientrare nella forma tentata (art. 56 c.p.).
- Per decidere tra consumazione e tentativo è decisivo l'accertamento concreto della dispersione delle informazioni identificative del bene (targhe, numeri di telaio, elementi essenziali del veicolo).
- La qualificazione giuridica non dipende solo dalla natura dell'azione (es. smontaggio) ma dal suo grado di efficacia nel rendere tracciabile o non tracciabile il bene; le operazioni frammentarie e progressive possono giustificare il riconoscimento del tentativo.
- In caso di riconoscimento del tentativo, la sentenza deve essere rimessa al giudice di merito per la riqualificazione e la rideterminazione della pena.
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