DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce reati e aggravamenti di pena per attentati a impianti di pubblica utilità, sequestro di persona a scopo di terrorismo/estorsione e riciclaggio dei relativi proventi, oltre a nuove regole investigative su atti, informazioni e intercettazioni. Prevede anche obblighi di identificazione e comunicazione per l’uso di immobili, oggi in parte superati dalla registrazione dei contratti immobiliari.
Misure penali e processuali antiterrorismo e anti-sequestro con obblighi di comunicazione immobili
Misure penali e processuali urgenti contro terrorismo, sequestri e reati collegati
Il provvedimento interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per rafforzare la prevenzione e la repressione di gravi reati, con particolare attenzione ai sequestri di persona, al terrorismo, agli attentati contro infrastrutture e agli strumenti investigativi.
Reati contro impianti di pubblica utilità
Viene introdotta una fattispecie di attentato a impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione dati. È punita la condotta diretta a danneggiare o distruggere tali impianti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
- Se dal fatto deriva distruzione, danneggiamento o interruzione del funzionamento dell’impianto, la pena sale alla reclusione da tre a otto anni.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
È introdotto il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
- Pena base: reclusione da venticinque a trenta anni.
- Se deriva la morte non voluta del sequestrato: reclusione di anni trenta.
- Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato: ergastolo.
- È prevista una riduzione di pena per il concorrente che si dissocia e si adopera per la liberazione del soggetto passivo.
- In presenza di circostanze attenuanti sono fissati minimi edittali comunque elevati; con più attenuanti non si scende sotto i limiti indicati dalla norma.
Sequestro di persona a scopo di estorsione e recupero del prezzo della liberazione
L’articolo 630 del codice penale è sostituito e disciplina il sequestro finalizzato a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- Pena base: reclusione da venticinque a trenta anni.
- Se deriva la morte non voluta del sequestrato: reclusione di anni trenta.
- Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato: ergastolo.
- Se la persona sequestrata viene liberata senza che sia stato ottenuto il prezzo, la pena è diminuita.
- Il concorrente che favorisce la liberazione senza che ciò dipenda dal pagamento è punito secondo le regole del sequestro semplice.
- Se dopo la liberazione il soggetto passivo muore in conseguenza del sequestro, è prevista la reclusione da sei a quindici anni.
Riciclaggio/sostituzione di valori provenienti da gravi delitti
È introdotto l’articolo 648-bis del codice penale per punire la sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione.
- La condotta è punita, fuori dai casi di concorso nel reato, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
- È richiamata la disciplina aggravatoria già prevista per i reati precedenti.
Acquisizione di atti e informazioni tra uffici giudiziari e Ministero dell’interno
Per i procedimenti in corso di istruzione, il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero possono ottenere copie di atti e informazioni scritte da altra autorità giudiziaria, anche in deroga al segreto processuale richiamato dalla norma. Il Ministro dell’interno, direttamente o tramite ufficiali di polizia giudiziaria delegati, può richiedere atti e informazioni indispensabili per la prevenzione di una serie di delitti gravi indicati espressamente dalla norma.
- Le stesse richieste possono riguardare raccolta ed elaborazione di dati per indagini preventive.
- L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti anche d’ufficio.
- In caso di richiesta, deve provvedere entro cinque giorni.
- Le informazioni acquisite sono coperte da segreto d’ufficio.
- Se non è possibile derogare al segreto, deve essere emesso decreto motivato di rigetto.
Sommarie informazioni senza difensore in casi urgenti
Per i reati richiamati dalla disciplina sulle richieste del Ministro dell’interno, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, in casi di assoluta urgenza, assumere sommarie informazioni dall’indiziato, dall’arrestato in flagranza o dal fermato senza la presenza del difensore.
- Le informazioni non sono verbalizzate.
- Non hanno valore processuale.
- Non possono formare oggetto di rapporto né di testimonianza, a pena di nullità.
- Deve essere data immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore e al difensore.
Intercettazioni e operazioni tecniche
La disciplina sulle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni viene dettagliata con riferimento a durata, autorizzazione, esecuzione, verbalizzazione e conservazione dei supporti.
- Il decreto deve indicare modalità e durata delle operazioni.
- La durata non può superare quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni con motivazione specifica.
- L’autorizzazione può essere data anche oralmente, con successiva immediata annotazione e conferma scritta.
- Le operazioni si svolgono presso impianti della procura della Repubblica o, in via transitoria, presso impianti di pubblico servizio; per urgenza possono essere autorizzate presso impianti della polizia giudiziaria.
- Verbali e registrazioni devono essere trasmessi immediatamente al magistrato che ha autorizzato.
- Sono previste regole su deposito, avviso ai difensori, stralcio e distruzione del materiale irrilevante o nullo.
- È prevista la possibilità per i difensori di estrarre copia delle registrazioni.
Intercettazione preventiva per indagini antiterrorismo e antimafia/anti-eversione
Fuori dalle ipotesi ordinarie, il procuratore della Repubblica può autorizzare intercettazioni preventive su richiesta del Ministro dell’interno o di autorità di polizia da lui delegate, per le indagini sui delitti indicati nella disciplina sulle richieste informative.
- Le intercettazioni seguono le stesse modalità tecniche delle operazioni ordinarie.
- Gli elementi acquisiti possono essere usati solo per proseguire le indagini e non hanno valore processuale.
- Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore che ha autorizzato.
Presenza dell’imputato in udienza
Viene modificata la disciplina processuale per chiarire che le regole sull’allontanamento dalla sala di udienza si applicano anche all’imputato.
- L’imputato può essere riammesso su richiesta.
- Se nuovamente espulso, non può essere riammesso salvo che per esercitare una specifica facoltà prevista dalla norma richiamata.
Applicazione delle norme sul sequestro aggravato ai sequestri per terrorismo o eversione
Le disposizioni del codice penale che richiamano l’articolo 630 si applicano anche al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Nei relativi procedimenti si applicano inoltre le disposizioni processuali previste per il sequestro a scopo di estorsione.
Accompagnamento per identificazione e per prevenzione di condotte pericolose nelle manifestazioni
Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chi rifiuta di dichiarare le generalità e trattenerlo per il tempo strettamente necessario all’identificazione, comunque non oltre ventiquattro ore.
- La stessa facoltà vale se vi sono sufficienti indizi di falsità delle dichiarazioni o dei documenti esibiti.
- Dell’accompagnamento deve essere data immediata notizia al procuratore della Repubblica, che ordina il rilascio se mancano i presupposti.
Inoltre, in specifiche operazioni di polizia svolte nei servizi di ordine e sicurezza pubblica durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di attuale pericolo per l’ordine pubblico, è consentito l’accompagnamento di persone rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.
- Il trattenimento è limitato al tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non oltre dodici ore.
- Per i minori di diciotto anni le comunicazioni sono rivolte al procuratore presso il tribunale per i minorenni.
- I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono essere informati senza ritardo e invitati a presentarsi per prendere in consegna il minorenne.
Obbligo di comunicazione per la cessione o concessione di immobili
Chi cede la proprietà, il godimento o consente per più di un mese l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso deve comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna, l’ubicazione dell’immobile e i dati identificativi dell’acquirente, conduttore o detentore, con gli estremi del documento di identità.
- Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto dovevano essere comunicati anche i contratti in corso stipulati dopo il 30 giugno 1977.
- La comunicazione può essere fatta anche con raccomandata A/R.
- La violazione è punita con sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 3 milioni.
- La sanzione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria e dai vigili urbani, ed è applicata dal sindaco.
Decorrenza e attualità
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La parte relativa agli obblighi di comunicazione degli immobili risulta oggi superata, perché la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari assorbe tale obbligo.
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