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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13821/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Tre medici avevano convenuto il Ministero chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione, da parte dello Stato, delle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 sulla remunerazione dei medici in formazione specialistica. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande ritenendo che i corsi frequentati rientrassero tra quelli contemplati dagli elenchi comunitari e che fosse dovuta l'equa remunerazione. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato le domande. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. sulla questione delle specializzazioni a valenza comunitaria; violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per la formazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado; violazione del contraddittorio; violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.; violazione delle direttive europee e dei principi costituzionali e del Trattato CE. La censura decisiva è risultata quella sul giudicato interno: poiché il primo giudice aveva espressamente affermato la corrispondenza delle specializzazioni frequentate agli elenchi comunitari, tale punto avrebbe dovuto essere specificamente impugnato dal Ministero; non essendolo stato, su di esso si era formato giudicato interno. La Cassazione ha quindi accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassato la sentenza d'appello limitatamente alle posizioni dei ricorrenti e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello del Ministero, confermando il riconoscimento del diritto dei medici.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e decisivo il motivo relativo al giudicato interno. Ha affermato che l'accertamento del giudice di primo grado sulla riconducibilità dei corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti agli elenchi delle direttive comunitarie costituiva una statuizione di merito su un fatto costitutivo del diritto azionato; pertanto, doveva essere specificamente impugnata dall'amministrazione, altrimenti si consolidava in giudicato interno. Poiché ciò non era avvenuto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle posizioni dei ricorrenti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'appello del Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo ai fini della decisione finale

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla novità delle questioni in appello, ma il motivo decisivo è stato il giudicato interno

  • art. 24 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella doglianza dei ricorrenti

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella doglianza dei ricorrenti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata impugnazione e alla definitività della statuizione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, usata dai ricorrenti per sostenere la definitività della decisione di primo grado

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nella censura sul contraddittorio, ma non decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sull'onere di allegazione e prova

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla contestazione dei fatti allegati

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma di legittimazione dei motivi di ricorso

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e poi in relazione alla questione della procura

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato, insieme all'art. 159 c.p.c., per interpretare in senso conservativo la procura alle liti

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., per la conservazione degli effetti della procura in caso di dubbio

  • art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    richiamato per la disciplina della pubblica udienza in camera di consiglio

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale fonte della nuova disciplina della trattazione

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite sulla specialità della procura alle liti

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite sulla specialità della procura per il ricorso per cassazione

  • direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76

    fonti comunitarie invocate per il diritto alla remunerazione dei medici specializzandi

  • artt. 5 e 7 della direttiva 82/76/CEE

    art. 5, n. 2; art. 7, n. 1, 3 e relativo allegato

    richiamati come elenchi delle specializzazioni contemplate dalle direttive

  • art. 291 Trattato CEE

    richiamato nel quinto motivo, insieme all'art. 297 del Trattato CEE

  • art. 297 Trattato CEE

    richiamato nel quinto motivo, insieme all'art. 291 del Trattato CEE

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla disciplina comunitaria invocata

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado abbia espressamente accertato la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato, quel capo della decisione deve essere specificamente impugnato: in difetto, si forma giudicato interno anche se il fatto sarebbe astrattamente rilevabile d'ufficio.
  • La rilevabilità d'ufficio di un difetto di allegazione o di prova non consente di superare il giudicato interno formatosi su una statuizione di merito non impugnata.
  • Se il giudice di appello omette di considerare il giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado, la decisione è cassabile in parte qua.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, rigettando l'appello della parte soccombente nel precedente grado.
  • In tema di procura alle liti per il ricorso per cassazione, la collocazione topografica della procura in calce o su foglio materialmente congiunto al ricorso è sufficiente, salvo che emerga in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; nei casi dubbi va preferita l'interpretazione conservativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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