Cassazione Civile, Ordinanza n. 25156/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per ricavi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2001, con recupero a fini IRAP, IRPEF, IVA e contributi INPS. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendolo sufficientemente motivato per relationem tramite il processo verbale di constatazione già noto al contribuente e ritenendo legittimo l'uso, ai fini dell'accertamento, di documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza anche in presenza di contabilità regolare. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more aveva chiesto l'estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata della lite (cd. rottamazione ter), depositando domanda, accettazione del piano di rateizzazione e ricevute dei pagamenti; la Corte aveva inizialmente sospeso il processo in attesa del perfezionamento della procedura e, all'udienza finale, ha verificato l'integrale pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, rilevando che la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2018 si era effettivamente perfezionata con la produzione della documentazione attestante i pagamenti eseguiti. Ha inoltre precisato che l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla prova dei pagamenti nel medesimo giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; non è stata applicata la previsione sul contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'estinzione del giudizio presuppone l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione che attesti i pagamenti effettuati.
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018
richiamato in relazione alla sospensione del processo in attesa della definizione agevolata.
utilizzato per il deposito di memoria da parte del ricorrente al fine di chiedere l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti processuali per l'applicazione.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita mediante una procedura agevolata, l'estinzione del giudizio di cassazione non consegue automaticamente alla sola adesione o alla sola domanda di definizione, ma richiede il perfezionamento della procedura nei termini previsti dalla legge.
- La prova del perfezionamento della definizione agevolata deve essere data nel processo mediante la produzione della documentazione attestante l'integrale pagamento di quanto dovuto.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata e documentata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi del ricorso.
- La motivazione dell'atto impositivo e l'utilizzabilità della documentazione extracontabile restano questioni processualmente irrilevanti ove il giudizio sia estinto per intervenuta definizione agevolata.
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