Cassazione Civile, Ordinanza n. 26986/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione con cui il proprietario di un immobile chiedeva di accertare che la controparte fosse responsabile della creazione di una nuova servitù di passaggio, oppure dell'aggravamento di una servitù esistente, sul vicolo/cortile Battaglia di Scafati, e di condannarla al ripristino dello stato dei luoghi. Il tribunale aveva accolto la domanda. In appello, la controparte sosteneva invece che il vicolo fosse pubblico o, comunque, che fosse un bene privato comune ai proprietari frontisti; la corte d'appello ha accolto il gravame, ritenendo il vicolo/cortile di natura privata e comune ai frontisti e qualificando l'intervento della resistente come legittimo uso della cosa comune. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione di legge per errata qualificazione del vicolo/cortile come proprietà privata comune, assumendo la mancanza di prova del relativo titolo; con il secondo ha lamentato motivazione assente, inesistente o illogica per omesso esame della comproprietà del cortile e per avere la corte territoriale affermato la comproprietà sulla base di un'asserzione concorde delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la decisione di merito aveva logicamente descritto la conformazione del vicolo/cortile come strada cieca al servizio delle sole proprietà private, idonea a farne ritenere la natura di bene comune ai frontisti. Ha inoltre precisato che, per i beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso comune di edifici limitrofi, la presunzione di comunione può essere superata solo da un titolo contrario inequivoco, che nel caso concreto non emergeva dagli atti richiamati dal ricorrente. Quanto alla servitù, la Corte ha escluso che il mero richiamo, nell'atto di acquisto della resistente, all'accesso dal vicolo integrasse titolo costitutivo di servitù sul vicolo stesso, ritenendo invece corretta la qualificazione dell'uso effettuato come esercizio dei poteri del comproprietario della cosa comune, conforme all'art. 1102 c.c., poiché l'apertura del passo carrabile non snaturava la destinazione del bene né impediva agli altri pari uso. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vengono richiamati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la sussistenza dei vizi denunciati.
art. 42 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla proprietà del vicolo, ma la Corte non ne ravvisa violazione.
La Corte interpreta il richiamo del ricorrente agli artt. 932 e 117 c.c. come errore materiale e reputa pertinenti gli artt. 922 e 1117 c.c.; afferma che la presunzione di comunione per beni oggettivamente destinati all'uso comune può operare anche per parti comuni di edifici limitrofi.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; nel caso concreto tale errore non ricorre.
L'uso della cosa comune è legittimo quando non altera la destinazione originaria del bene e non impedisce agli altri partecipanti di farne pari uso; l'apertura del passo carrabile è stata ritenuta consentita.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. può essere applicata in via analogica anche a beni destinati in modo oggettivo e stabile al servizio di edifici limitrofi e autonomi, quando la loro conformazione li renda funzionalmente comuni ai frontisti.
- Per escludere la comunione di un bene strutturalmente destinato all'uso comune occorre un titolo contrario inequivoco; il mero richiamo, in un atto di acquisto, alla presenza di un accesso dal bene non basta a costituire una servitù né a escludere la comproprietà.
- L'uso del bene comune da parte di un partecipante è legittimo se resta entro i limiti dell'art. 1102 c.c., cioè se non muta la destinazione del bene e non impedisce agli altri il pari uso.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito ripartisce l'onere probatorio in modo errato, attribuendolo a parte diversa da quella onerata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
- Il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la questione dedotta è stata comunque valutata dal giudice di merito, ancorché la parte non condivida la conclusione raggiunta.
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