Cassazione Civile, Ordinanza n. 16786/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2011 relativo a un immobile situato nel territorio comunale e dichiarato dalla contribuente come abitazione principale. L’ente locale ha negato l’esenzione ritenendo che l’immobile non potesse qualificarsi come abitazione principale, poiché il coniuge della possessora, non legalmente separato, risultava avere residenza e dimora abituale in altro comune. La contribuente ha impugnato la decisione della CTR con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sull’abitazione principale e dei criteri di esenzione IMU, in relazione alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022, sostenendo che l’agevolazione spetti anche quando i coniugi abbiano residenze e dimore in comuni diversi, purché il possessore dimori e risieda anagraficamente nell’immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato illegittima la previsione normativa nella parte in cui imponeva, per l’abitazione principale, che vi dimorassero abitualmente e vi risiedessero anagraficamente non solo il possessore ma anche il suo nucleo familiare. Da ciò ha tratto il principio secondo cui l’esenzione compete al possessore dell’immobile che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, anche se il coniuge abbia diversa residenza anagrafica in altro comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per l’intervento della Corte costituzionale in corso di causa.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
quarto periodo del comma 2
la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui richiedeva, per l’abitazione principale, che il possessore e il suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente nell’immobile.
art. 1, comma 707, lett. b)
norma modificativa della disciplina dell’abitazione principale, richiamata nel ricorso e nella pronuncia costituzionale.
norme richiamate dalla ricorrente a sostegno della censura sull’esenzione IMU.
Corte cost., sent. n. 209 del 2022
ha eliminato il requisito della coincidenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore ai fini dell’abitazione principale, limitando il requisito al solo possessore.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, rileva la situazione del possessore dell’immobile che vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza anagrafica, non essendo più necessario che tali requisiti sussistano anche per il nucleo familiare nel suo complesso.
- La diversa residenza o dimora del coniuge in altro comune non esclude, di per sé, la qualificazione dell’immobile come abitazione principale del possessore e non impedisce il riconoscimento del beneficio.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale interviene sulla norma applicabile, il giudice di legittimità deve conformarsi al nuovo assetto interpretativo e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito dopo la cassazione.
- L’interpretazione della nozione di abitazione principale va rapportata al dato costituzionalmente conforme, superando gli orientamenti precedenti incompatibili con la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
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