Cassazione Civile, Ordinanza n. 26258/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile ad uso industriale. La concedente aveva dichiarato la risoluzione del rapporto per mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatrice. Dopo il fallimento dell'utilizzatrice, nel passivo della procedura era stato ammesso il credito della società finanziaria per canoni scaduti e a scadere, inclusa la maxi-rata finale, con previsione della detrazione del valore di riallocazione del bene. La curatela, rimasta soccombente nei precedenti incidenti sul passivo, ha promosso autonoma azione per ottenere: a) la restituzione dei canoni già versati, detratto l'equo compenso ex art. 1526, comma 1, c.c.; b) la riduzione, ex art. 1384 c.c., dell'indennità prevista dalle clausole contrattuali che, in caso di risoluzione, attribuivano al concedente anche i canoni a scadere e il prezzo finale di acquisto, al netto di quanto ricavato dalla vendita del bene. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c. e 1526 c.c., per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione dell'art. 1526 c.c. nonostante la risoluzione del leasing fosse anteriore alla L. n. 124/2017; 2) violazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo che le parti non avrebbero potuto pattuire una clausola che includesse nei crediti del concedente anche le rate a scadere e che tale clausola sarebbe comunque riducibile; 3) falsa applicazione degli artt. 1223, 1453 e 1526 c.c., per avere la Corte territoriale esteso il danno risarcibile oltre il solo interesse negativo, fino all'equivalente delle rate ancora a scadere; 4) violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito riconosciuto il risarcimento sulla base delle clausole contrattuali in difetto di specifica domanda della concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: per i leasing anteriori alla L. n. 124/2017 continua ad applicarsi, in via analogica, l'art. 1526 c.c. ai leasing traslativi, ma il potere di riduzione dell'indennità ex artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. opera solo se la regolamentazione contrattuale produca un significativo squilibrio a favore del concedente; quando invece il contratto contenga un patto di deduzione idoneo a neutralizzare l'arricchimento del concedente mediante detrazione del valore del bene, non vi è spazio per una riduzione officiosa. Ha inoltre escluso che il danno da risoluzione debba essere limitato al solo interesse negativo, affermando che la clausola penale può coprire l'intero pregiudizio da inattuazione del contratto, purché non determini un indebito arricchimento del concedente. Infine, ha ritenuto infondato anche il quarto motivo perché il giudice di merito si era limitato a rigettare la domanda della curatela di ridurre il credito del concedente, senza attribuire d'ufficio un bene della vita non richiesto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irretroattività della disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017; la Corte non vi fonda una diversa conclusione rispetto al principio di non retroattività.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme; non assume autonoma decisività nella decisione.
Per i leasing traslativi risolti prima della L. n. 124/2017 si applica in via analogica; l'equo compenso copre il godimento del bene, il deprezzamento e il logoramento, ma non esaurisce necessariamente il risarcimento del danno da risoluzione.
Il potere di ridurre l'indennità convenuta va esercitato solo se la clausola concreta determina un significativo squilibrio in favore del concedente; non opera quando il contratto preveda già un meccanismo di deduzione idoneo a evitare locupletazioni.
La riduzione della penale è ammessa come correttivo di clausole squilibrate, ma non quando la pattuizione realizzi un assetto coerente con la funzione di neutralizzare l'arricchimento del concedente.
Il danno da inadempimento/risoluzione va integralmente ristorato secondo il principio di indifferenza, comprendendo anche utilità perdute e non solo l'interesse negativo.
La risoluzione del contratto consente il risarcimento del danno da inadempimento secondo la normale estensione patrimoniale del pregiudizio.
Non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a rigettare la richiesta di riduzione del credito del concedente fondata sulla clausola contrattuale già posta a base della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la soccombenza della ricorrente, viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha effetti retroattivi; si applica alle risoluzioni i cui presupposti siano maturati dopo la sua entrata in vigore.
Secondo il precedente richiamato, non è applicabile analogicamente al leasing risolto prima della L. n. 124/2017.
Massime di principio
- Nei leasing finanziari risolti anteriormente alla L. n. 124/2017 continua ad operare, per i leasing traslativi, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., ma il correttivo giudiziale non è automatico: occorre verificare se la concreta pattuizione provochi un effettivo squilibrio economico a favore del concedente.
- È valida la clausola che, in caso di risoluzione, attribuisca al concedente i canoni scaduti e quelli futuri attualizzati, purché preveda la detrazione del valore del bene restituito o del ricavato della sua vendita; tale meccanismo di deduzione impedisce che il concedente realizzi un indebito arricchimento.
- La clausola penale nel leasing può coprire l'intero pregiudizio derivante dall'inattuazione del contratto e non è limitata al solo interesse negativo; il limite è dato dall'esigenza di evitare la locupletazione del concedente.
- L'equo compenso ex art. 1526, comma 1, c.c. remunera il godimento del bene e il suo deterioramento, ma non coincide con il risarcimento del danno da risoluzione, che può essere regolato separatamente dalle parti nei limiti della correttezza e della buona fede.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si limita a negare la riduzione del credito contrattualmente fondato e dedotto dalla stessa parte che agisce, senza attribuire una diversa e maggiore utilità rispetto a quella già posta a base della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26231/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26242/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26243/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26245/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26247/2024 del 08/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →