Cassazione Penale, Sentenza n. 46102/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 (cosiddetto "ravvedimento operoso" o collaborazione), sostenendo di aver avuto un atteggiamento collaborativo (ammissioni e fornire indicazioni) che avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'attenuante perché idoneo a interrompere l'attività criminosa o sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato: ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la collaborazione offerta dall'imputato non ha aggiunto elementi conoscitivi utili agli inquirenti rispetto a quanto già da questi osservato e accertato. Si è richiamato il principio consolidato per cui l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, richiede un apporto conoscitivo idoneo a individuare e neutralizzare responsabili o a interrompere il circuito di distribuzione; ammissioni o informazioni che si limitano a rafforzare il quadro probatorio già in corso non sono sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Citato nella motivazione di merito in relazione alla recidiva; nessuna interpretazione specifica aggiuntiva da Cassazione nel testo fornito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 4)
Norme richiamate in relazione ai reati contestati (traffico e detenzione di stupefacenti).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 7)
L'attenuante richiede una collaborazione efficace e concreta: l'imputato deve offrire il proprio patrimonio di conoscenze, idoneo in astratto a evitare che l'attività criminosa si protragga o a consentire l'individuazione e la neutralizzazione degli altri responsabili. Ammissioni o informazioni che non interrompono il circuito di distribuzione e si limitano a rafforzare il quadro probatorio già in corso non sono sufficienti.
artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Norme richiamate con riferimento a specifiche contestazioni (reati connessi alla detenzione/uso di arma); il testo non espone un'interpretazione particolare da parte della Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 (Albini, Rv. 274347)
Richiamata per il principio secondo cui è necessario che l'imputato fornisca conoscenze tali da consentire l'individuazione/neutralizzazione di responsabili o elementi utili all'identificazione per ottenere l'attenuante del comma 7.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 (Paternoster, Rv. 263642)
Richiamata per distinguere che ammissioni o comportamenti che non interrompono il circuito di distribuzione e si limitano a rafforzare il quadro probatorio non sono idonei per il riconoscimento dell'attenuante.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 è necessario fornire un apporto conoscitivo concreto e utilmente idoneo a interrompere l'attività delittuosa o a individuare/neutralizzare altri responsabili; semplici ammissioni non bastano.
- Il contributo del sospettato va valutato rispetto a quanto già noto o accertato dagli organi investigativi: se le informazioni non aggiungono elementi nuovi o non cambiano l'esito dell'attività investigativa, l'attenuante non è configurabile.
- La presenza di elementi oggettivi a carico (es. sostanze, armi, materiale per il confezionamento, disponibilità di box o mezzi) rende più difficile il riconoscimento della collaborazione attenuante, se non accompagnata da indicazioni utili e verificabili su terzi o sulla filiera criminale.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario che il motivo sia formulato in modo chiaro e confronti specificamente le argomentazioni dei giudici di merito; motivi vaghi, ripetitivi o non confrontati possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati.
- Tempestività, esaustività e utilità pratica delle informazioni sono elementi decisivi: la collaborazione deve essere idonea, nella realtà dei fatti, a evitare ulteriori conseguenze del reato o a consentire identificazioni rilevanti.
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