Cassazione Civile, Ordinanza n. 01839/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in primo e secondo grado per far accertare la responsabilità della banca per avere, con proprie condotte asseritamente scorrette, causato il fallimento della società di cui erano soci, nonché il danno subito da loro stessi in conseguenza di tale vicenda. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto. La Corte d'appello, pur correggendo la statuizione sulla prescrizione, aveva comunque respinto la domanda nel merito, ritenendola priva di adeguato supporto probatorio e rilevando che gli elementi acquisiti, in particolare la relazione ex art. 33 l. fall., indicavano cause del fallimento estranee alla condotta imputata alla banca. Con il ricorso per cassazione i soci denunciavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su uno scrutinio solo parziale delle prove e su una motivazione meramente apparente, e sostenevano di avere invece offerto elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una critica alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito e, quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha osservato che non era stata prospettata una vera violazione delle regole sull'utilizzo delle prove, ma solo un dissenso sull'apprezzamento del materiale istruttorio. Ha inoltre escluso che vi fosse una motivazione apparente, ricordando che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ma solo a indicare gli elementi posti a base del convincimento. Sono state ritenute inammissibili anche le deduzioni formulate con memoria, perché introducevano in sostanza un motivo diverso e perché il criterio di vicinanza della prova non può alterare la distribuzione dell'onere probatorio. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è censurabile, invece, la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola legale; non è invece ammissibile una censura che contesti soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della domanda risarcitoria; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, essendo la decisione assorbita dall'inammissibilità del motivo di ricorso.
Il criterio di vicinanza della prova è una regola di corretta applicazione dell'onere della prova, ma non consente di rovesciare integralmente gli oneri di allegazione e prova su una sola parte.
La relazione redatta nella procedura concorsuale è stata valorizzata dalla Corte d'appello come elemento documentale idoneo a evidenziare cause del fallimento diverse da quelle imputate alla banca.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio: la valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il controllo della loro attendibilità restano riservati al giudice di merito.
- La motivazione non è apparente solo perché non esamina in modo analitico ogni risultanza o ogni argomentazione di parte; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi essenziali posti a base del proprio convincimento e il percorso logico seguito.
- Il criterio di vicinanza della prova orienta la corretta distribuzione dell'onere probatorio, ma non elimina l'onere di allegazione e prova della parte che agisce in giudizio e non può trasformarsi in un generale ribaltamento dell'onere su controparte.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato prove e documenti, senza denunciare una specifica violazione delle regole legali di valutazione probatoria, esso è inammissibile.
- Una relazione redatta nell'ambito di una procedura concorsuale può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento idoneo a ricostruire le cause dell'insolvenza o del fallimento, se coerente con gli altri dati acquisiti.
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