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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28022/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società dichiarata insolvente aveva promosso azione revocatoria/di inefficacia ex art. 44 l. fall. per ottenere la declaratoria di inefficacia di un pagamento eseguito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, dalla stazione appaltante in favore dell'INPS per un importo corrispondente a contributi previdenziali non versati dall'appaltatore. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo che il pagamento diretto fosse imposto dalla disciplina sui lavori pubblici e quindi non revocabile; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del fallimento, affermando la prevalenza dell'art. 44 l. fall. rispetto alla norma speciale sul pagamento diretto ai creditori previdenziali. In Cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione degli artt. 702-bis e 702-quater c.p.c., sostenendo che l'appello del fallimento fosse tardivo perché il termine avrebbe dovuto decorrere dalla pronuncia dell'ordinanza e non dalla comunicazione; 2) violazione dell'art. 44 l. fall., sostenendo che il pagamento diretto ex art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 costituisse una garanzia legale in favore dell'ente previdenziale, riferita a un intervento sostitutivo sorto prima del fallimento e comunque non lesivo della par condicio creditorum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla sola decorrenza del termine per l'appello dalla comunicazione dell'ordinanza, ma sull'applicazione della sospensione feriale dei termini, profilo non specificamente censurato. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile nella parte in cui assumeva, senza adeguata specificità, che il pagamento fosse avvenuto prima del fallimento per effetto della conclusione di una non meglio descritta "procedura di pagamento"; infondato nella parte in cui invocava la prevalenza dell'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 sull'art. 44 l. fall. La Corte ha affermato che il pagamento diretto al creditore previdenziale, pur previsto da una norma speciale, è pur sempre un pagamento dovuto all'originario creditore e, se eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, resta inefficace verso la massa ai sensi dell'art. 44 l. fall. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    Il pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento in favore di un terzo creditore, anche se previsto da una disciplina speciale di pagamento diretto, resta inefficace nei confronti della massa fallimentare.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato solo come norma del rito sommario applicabile al giudizio di primo grado.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il termine per l'appello decorre dalla comunicazione dell'ordinanza; la questione della tempestività è stata però ritenuta non colta dal motivo di ricorso, perché la decisione impugnata si fondava anche sulla sospensione feriale.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010

    Prevede il pagamento diretto agli enti previdenziali delle somme corrispondenti alle inadempienze contributive rilevate dal DURC, ma tale meccanismo non sottrae il pagamento alla disciplina dell'inefficacia fallimentare se eseguito dopo l'apertura della procedura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • d.lgs. n. 50/2016

    Citate come fonte successivamente abrogativa del d.P.R. n. 207/2010.

  • d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato come ulteriore testo abrogativo della disciplina precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito l'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Il pagamento diretto a favore di un creditore previdenziale, previsto da una disciplina speciale per regolare inadempienze contributive, non perde la propria natura di pagamento del debito dell'imprenditore verso quel creditore e, se eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, resta soggetto all'inefficacia ex art. 44 l. fall.
  • La tutela speciale accordata al creditore mediante sostituzione del solvens non prevale, di per sé, sulle regole concorsuali della par condicio e dello spossessamento del fallito; occorre sempre verificare se il pagamento sia stato eseguito prima o dopo l'apertura della procedura.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda anche su un'ulteriore autonoma ragione non censurata, il motivo è inammissibile.
  • La censura che invochi l'anteriorità del pagamento rispetto al fallimento deve essere specifica, completa e autosufficiente nella descrizione del meccanismo fattuale e procedimentale che avrebbe determinato l'estinzione del debito prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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