Cassazione Penale, Sentenza n. 12510/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto la detenzione di marijuana destinata allo spaccio valorizzando dati quantitativi indicati come rilevanti e un bilancino di precisione che, secondo la difesa, si riferiva alla cocaina; inoltre la difesa aveva prodotto documentazione attestante abuso di sostanze leggere e la necessità di una scorta per uso personale durante gli arresti domiciliari. Secondo motivo: violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, deducendo che era stata richiesta la riqualificazione nella ipotesi di lieve entità per entrambi i reati contestati e che i giudici non avevano effettuato una valutazione autonoma e logica di ciascuna fattispecie, avendo dato rilievo a elementi non pertinenti (bilancino, precedenti) e al dato ponderale in maniera errata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica e coerente: la disponibilità di 1,207 grammi di marijuana con un principio attivo indicato nel provvedimento, la stima di circa 389 dosi, e la presenza di un bilancino di precisione, valutati congiuntamente, rendevano implausibile la destinazione ad uso personale e comprovavano la detenzione a fini di spaccio; è stata giudicata non verosimile l'ipotesi della scorta personale per ragioni di quantità, costo e deperibilità. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che non ricorrevano i presupposti della ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, essendo la condotta caratterizzata da elementi che indicavano inserimento in un circuito criminale stabile; la valutazione dei giudici è stata ritenuta sorretta da argomentazioni congrue e conformi alla giurisprudenza. Conseguentemente il giudicato di merito è stato confermato (pena di anni tre di reclusione e euro 12.000,00 di multa già irrogata in primo grado e confermata in appello); il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
comma 1-bis lett. a; comma 4; comma 5
La Corte richiama il principio che il possesso di quantitativi superiori al limite tabellare non è di per sé decisivo ma può concorrere, unitamente ad altri elementi (es. bilancino, modalità), a fondare la destinazione allo spaccio; inoltre per la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità ex comma 5 è necessario valutare complessivamente elementi relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) e all'oggetto materiale (quantità e qualità).
Codice di procedura penale, art. 192
Il ricorrente denunciava vizio di motivazione alla luce dell'art. 192; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e congrua, respingendo la censura.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Codice penale, artt. 576, 582-585, 337
Gli articoli risultano richiamati nell'impianto accusatorio originario; dalla sentenza emerge che le valutazioni di merito hanno considerato la pluralità degli illeciti contestati e le circostanze aggravanti/contestuali, senza modificarne la qualificazione penale ritenuta corretta.
Massime di principio
- Il semplice superamento del limite tabellare per la detenzione di stupefacenti non prova automaticamente lo spaccio, ma costituisce un elemento rilevante che, integrato da altri indici (bilancino, confezionamento, numero di dosi stimato, modalità di occultamento), può legittimamente condurre alla conclusione della destinazione allo spaccio.
- La presenza di strumenti idonei alla pesatura e al frazionamento della sostanza (bilancini, confezioni) assume peso probatorio significativo se valutata congiuntamente alla quantità e alla qualità della droga.
- La contestazione della destinazione ad uso personale con argomentazioni generiche (es. necessità di una scorta durante arresti domiciliari) deve essere giustificata con elementi concreti e plausibili; altrimenti i giudici di merito possono ritenerla non verosimile.
- Per applicare la causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, è necessario un esame complessivo e motivato di tutti i fattori normativamente indicati; non è sufficiente considerare isolatamente il dato ponderale.
- Le valutazioni dei giudici di merito sui fatti dispongono di ampia discrezionalità e sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione, illogicità o violazione di legge; ragioni plausibili e coerenti di fatto resistono al gravame di cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa, l'imposizione di spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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