Cassazione Penale, Sentenza n. 05905/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., articolato in due motivi. 1) Presunto errore percettivo circa la valutazione del cosiddetto "capitale finanziato" ("azioni baciate"): la sentenza avrebbe ritenuto che la BCE, nell'AQR 2014/2015, avesse ricostruito operazioni per 286 milioni, mentre il ricorrente sostiene che tale accertamento non rientrava nell'AQR 2014 e che la quantificazione e i parametri utilizzati dalla BCE nel 2015 non erano applicabili ai fatti del 2013 (parametri successivi più penalizzanti). 2) Presunto errore percettivo circa la valutazione dei crediti deteriorati: la BCE avrebbe applicato regole non vigenti nel 2013, ingenerando una sovrastima degli accantonamenti necessari; applicando i criteri del 2013 l'ulteriore accantonamento sarebbe stato limitato a 23 milioni, quindi il ricorrente sostiene che la valutazione della condotta ingannevole sarebbe errata o non decisiva.
La decisione
Il ricorso è respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate non siano errori percettivi ma valutazioni critiche non sindacabili con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., e che il ricorrente non abbia dimostrato la decisività degli eventuali errori. La condanna pronunciata in appello per il reato ex art. 2638 c.c. è confermata con motivazione che: (a) considera il reato come di pericolo concreto e di mera condotta, valutando l'offensività con criterio prognostico; (b) si fonda sugli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia del 2013 (che hanno individuato "capitale finanziato" e pratiche di mantenimento in bonis di crediti deteriorati) confermati, in misura minore, anche da successivi riscontri; (c) sottolinea che la quantificazione esatta del capitale finanziato non è richiesta per la sussistenza del reato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese delle parti civili: Banca d'Italia euro 5.530,00 e CONSOB euro 6.332,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso provvedimenti della Corte di cassazione; qui interpretato come rimedio limitato a errori percettivi/materiali decisivi, non estendibile a rivalutazioni o valutazioni di merito o diritto.
Raggruppato nella sentenza come reato di ostacolo alla vigilanza valutato come reato di pericolo concreto e di mera condotta: l'offensività si accerta con prognosi postuma sulla capacità degli elementi ingannevoli o omissioni di incidere sulla funzione di controllo delle autorità di vigilanza.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. può intervenire soltanto per errori materiali o di percezione degli atti interni della sentenza impugnata; le contestazioni che riguardano valutazioni, interpretazioni della prova o del diritto sono inammissibili.
- È onere del ricorrente dimostrare che l'errore di fatto/materiale fosse decisivo, ossia che la decisione sarebbe stata diversa in sua assenza; mere incertezze o riduzioni quantitative non sopperiscono a tale requisito.
- Se la condanna si fonda su più autonome basi probatorie o motivazionali, l'annullamento di una singola evidenza non determinante non comporta la riforma della decisione complessiva.
- Negli illeciti connessi alla vigilanza prudenziale, l'elemento di reato può sussistere anche senza una precisa soglia numerica: l'omessa comunicazione di informazioni sensibili (es. esistenza di "capitale finanziato", occultamento di crediti deteriorati, sottostima di rischi operativi) è rilevante se idonea, anche potenzialmente, a alterare il controllo degli organi di vigilanza.
- Accertamenti ispettivi nazionali antecedenti a revisioni successive (es. AQR) possono costituire prova decisiva; il fatto che organismi successivi abbiano utilizzato criteri diversi non annulla automaticamente la rilevanza delle verifiche svolte in epoca contestuale ai fatti.
- Le critiche tecniche sui criteri contabili o sulle metodologie di calcolo (es. parametri AQR vs criteri vigenti) richiedono, per ribaltare una condanna, una dimostrazione puntuale e decisiva che l'errore abbia eliminato l'idoneità dell'elemento oggettivo del reato.
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