Cassazione Penale, Sentenza n. 41149/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo/finalizzato alla confisca di beni. Due motivi principali: 1) contestazione dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 ("ingente quantità") per 29,5 kg lordi di hashish, sostenendo che la percentuale di principio attivo (THC) convenzionalmente circa 5% porterebbe il principio attivo complessivo sotto la soglia di 2 kg indicata dalle Sezioni Unite; 2) impugnazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'autovettura (e della modalità di calcolo della sproporzione patrimoniale), lamentando che la valutazione non ha tenuto conto del reddito dichiarato al momento dell'acquisto (luglio 2022) e di giustificazioni sulla provenienza dei mezzi
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: ha confermato i gravi indizi di colpevolezza per la detenzione di 29,5 kg di hashish e 25,4 g di cocaina e ha ritenuto sussistere l'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, assumendo un tenore di principio attivo superiore al 5% sulla base della Relazione annuale al Parlamento (in attesa della consulenza tossicologica). Ha altresì confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della Mercedes per sproporzione tra redditi/proventi e valore del bene, ritenendo non credibile la giustificazione offerta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante dell'"ingente quantità" sulla base della quantità sequestrata e di una stima del principio attivo (> circa 5%), in linea con gli orientamenti delle Sezioni Unite che individuano soglie tendenziali per il principio attivo (per le "droghe leggere" soglia di norma non ravvisabile sotto 2 kg di principio attivo).
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norme che definiscono i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ai sensi di tali disposizioni per le sostanze sequestrate.
d.m. 11 aprile 2006 (tabelle e valore-soglia)
Richiamato il criterio del rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare: la giurisprudenza di legittimità usa moltiplicatori (2000/4000) rispetto al valore-soglia per individuare l'"ingente quantità"; il Tribunale si è adeguato a tale indirizzo interpretativo.
d.l. 20 marzo 2014 n. 36, conv. con modificazioni in l. 16 maggio 2014 n. 79
La Corte richiama la riforma normativa e la giurisprudenza successiva che hanno confermato i criteri di valutazione basati sul rapporto tra principio attivo e valore-soglia anche dopo la modifica normativa.
Norma sulla confisca allargata: il Tribunale ha ritenuto provata la sproporzione tra redditi dichiarati/proventi e valore dell'autovettura e ha ritenuto non credibile la giustificazione della provenienza dei mezzi, giustificando così il sequestro finalizzato alla confisca.
Richiamato dal ricorrente in relazione al sequestro; il Tribunale ha invece giudicato corretta l'azione cautelare e la valutazione della sproporzione ai fini della confisca.
Sezioni Unite, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Giurisprudenza che ha fissato criteri interpretativi sul rapporto tra quantità e principio attivo e l'individuazione del valore-soglia e del moltiplicatore per l'"ingente quantità"; il Tribunale si è richiamato a tale orientamento.
Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020 (Polito) e Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021 (De Vivo)
Successivi arresti delle Sezioni Unite/Sezioni della Cassazione che hanno chiarito e confermato l'applicazione del criterio della soglia di principio attivo (per le droghe leggere la soglia di norma non ravvisabile sotto 2 kg di principio attivo) e la discrezionalità del giudice del merito.
Corte cost. n.33 del 2018; Sez. U. n. 920 del 17/12/2003 (Montella); Sez. U. n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella)
Giurisprudenza richiamata sul tema della confisca per sproporzione e sul principio di ragionevolezza temporale tra acquisizione del bene e periodo del reato; il Tribunale ha applicato tali criteri per valutare la vicinanza temporale dell'acquisto e la mancata credibilità delle giustificazioni.
Massime di principio
- Per l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. 309/1990 il punto focale è la quantità di principio attivo: il giudice di merito può ritenere sussistente l'"ingente quantità" anche in via cautelare facendo riferimento a stime (es. dati ufficiali sulla percentuale media di principio attivo) in attesa della consulenza tossicologica, purché la motivazione sia coerente e ancorata a elementi concreti.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) fissa soglie tendenziali per non configurare l'ingente quantità (per le cosiddette droghe leggere la soglia di norma è sotto 2 kg di principio attivo): per contestare l'aggravante è efficace produrre consulenze chimico‑tossicologiche o dati probatori che dimostrino una percentuale di principio attivo tale da abbassare il totale sotto tale soglia.
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 240‑bis c.p.), il giudice valuta la sproporzione tra redditi dichiarati/proventi dell'attività e valore dei beni, e richiede una giustificazione credibile sulla provenienza dei beni: documentazione chiara e tempestiva su redditi, finanziamenti, donazioni o contribuzioni familiari è determinante per contrastare la sproporzione.
- Il criterio della ragionevolezza temporale richiede correlazione tra periodo di acquisizione del bene e periodo ritenuto pertinente per l'attività illecita; un acquisto vicino nel tempo al reato (anche entro mesi) può essere ritenuto 'prossimo' se il prezzo e le circostanze non giustificano il disallineamento con i redditi dichiarati.
- In fase cautelare il giudice può adottare motivazioni più sintetiche, ma queste devono essere leggibili congiuntamente agli atti del GIP; l'attenuazione motivazionale non esonera dalla necessità di ancorare le affermazioni a elementi fattuali o a fonti ufficiali.
- Difesa pratica: per impugnare l'aggravante predisporre consulenza tossicologica e dati sulla purezza; per difendere beni sequestrati produrre documentazione fiscale, contratti di acquisto, estratti conto, prove di contributi di terzi e ogni elemento che dimostri la legittima capacità di acquisto.
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