Cassazione Penale, Sentenza n. 41081/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato in conseguenza della remissione della querela accettata. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna inflitta dal Tribunale di Milano (giudizio abbreviato) per il reato di lesioni personali. Il ricorrente ha dedotto che, prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela e tale remissione è stata accettata. Poiché il reato è procedibile a querela di parte, la remissione accolta comporta l'estinzione del reato e, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Cass. Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente), Rv. 268625
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
E' ammissibile proporre ricorso per cassazione al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; se si tratta di reato procedibile a querela di parte e la remissione è rituale e accettata, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata.
Massime di principio
- Se il reato è perseguibile solo a querela di parte, la remissione della querela accettata dalla controparte estingue il reato e comporta la cessazione del processo; le condanne basate su detti fatti possono essere annullate.
- La remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso può essere introdotta nel giudizio di cassazione e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
- E' necessario che la remissione sia rituale e che risulti l'accettazione; in assenza di accettazione o se la remissione è viziata, l'effetto estintivo può non prodursi.
- Le spese processuali, in mancanza di diverso accordo o norma, possono essere poste a carico del querelato quando la remissione determina l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza.
- Attenzione alle fattispecie diverse: per reati procedibili d'ufficio la remissione della querela della persona offesa non estingue l'azione penale; inoltre, la presenza di reati con pluralità di azioni o di interessi pubblici può limitare l'effetto estintivo della remissione.
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