Cassazione Penale, Sentenza n. 41115/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Pistoia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello; con il secondo e terzo motivo ha censurato il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Contestualmente è emerso che il reato si è estinto per prescrizione dopo la pronuncia di appello (decorrenza della prescrizione iniziata l'8/7/2015 e maturata il 18/1/2023, dopo la sentenza appellata del 12/12/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo, relativo alla nullità della notificazione, non fosse manifestamente infondato. Dalla relata di notifica risultava infatti che la citazione indicava come domicilio eletto "Via Fiorentina n. 326" a Pistoia, mentre l'ufficiale giudiziario aveva tentato la notifica in "Via Fiorentina n. 362" e, constatata l'irreperibilità, aveva quindi notificato l'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. La Corte ha ritenuto viziata la notificazione all'imputato e, in mancanza di elementi comprovanti cause di non punibilità richiamabili dall'art. 129, comma 2, c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato; la condanna è stata confermata in appello ma poi la vicenda è stata annullata in Cassazione per la sopravvenuta estinzione del reato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione all'avvocato se è accertata l'irreperibilità del destinatario; la Corte ha valutato che la notificazione eseguita al difensore sia intervenuta dopo un tentativo in luogo diverso rispetto al domicilio eletto dall'imputato, sicché non assicura la regolarità della notifica all'imputato stesso.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola le cause di non punibilità sopravvenute (es. estinzione del reato). La Corte richiama il principio che il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità se il rapporto processuale non si è validamente instaurato a causa di un ricorso inammissibile; nel caso di specie, non essendovi evidenza di cause di non punibilità riferibili all'art. 129, comma 2, la sentenza è stata annullata per prescrizione sopravvenuta.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
Principio consolidato secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile impedisce la costituzione del valido rapporto processuale e la formazione del giudicato, e che il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) quando non è investito del potere di cognizione sul merito. La Corte ha utilizzato questo indirizzo per motivare la rilevanza della regolarità della notificazione.
Massime di principio
- La regolarità della notificazione della citazione per il giudizio d'appello è essenziale: un errore nell'indicazione dell'indirizzo (es. numero civico diverso) può determinare la nullità della notificazione al destinatario e incidere sulla validità del procedimento di impugnazione.
- La notificazione all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è subordinata al corretto tentativo di notifica presso il domicilio eletto; se il tentativo è stato compiuto in luogo diverso da quello indicato, la notifica al difensore non supplisce automaticamente alla regolare notificazione all'imputato.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di una sentenza di appello può determinare l'estinzione del reato; tuttavia, la valutazione e l'effetto di tale estinzione possono essere condizionati dalla validità degli atti processuali precedenti (ad es. ammissibilità dei mezzi di impugnazione).
- Se un ricorso in cassazione è inammissibile, non si forma un valido rapporto processuale e il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; è quindi rilevante sollevare tempestivamente vizi formali come l'irregolarità della notifica.
- In situazioni analoghe conviene verificare e documentare sempre l'esattezza del domicilio eletto e delle modalità di notifica, e, se necessario, eccepire immediatamente la nullità della notificazione per salvaguardare i diritti di impugnazione.
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