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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41086/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela, rilevando che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione. Ha posto le spese del procedimento a carico del querelato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado che lo aveva condannato per furto (il giudice di appello aveva comunque escluso l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 6 c.p.). Dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela e tale remissione risulta accettata dall'imputato; il reato è procedibile a querela di parte. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la remissione estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen.

    art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen.

    La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante prevista da tale disposizione nel giudizio di merito

  • Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)

    Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625

    Principio giurisprudenziale secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione

  • Principio della procedibilità a querela di parte

    Il reato in questione è perseguibile solo su querela della persona offesa; la remissione della querela, se accettata, estingue il reato e determina l'annullamento della condanna

Massime di principio

  • La remissione della querela, se intervenuta prima che l'impugnazione diventi inefficace e se accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela di parte e comporta l'annullamento della sentenza di condanna.
  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche al solo scopo di comunicare una remissione di querela sopravvenuta dopo la decisione impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
  • Se l'estinzione del reato si verifica per remissione della querela, la Cassazione può annullare senza rinvio; le spese processuali possono essere poste a carico del querelato salvo diversa pattuizione.
  • Occorre verificare sempre il carattere di perseguibilità del reato (a querela di parte o d'ufficio) e che la remissione sia effettivamente accettata dall'imputato: l'assenza di accettazione o il sopraggiungere della remissione in un momento processuale inadatto possono impedire l'estinzione.
  • In situazioni analoghe, è utile documentare tempestivamente la remissione e la sua accettazione e valutare l'opportunità di proporre impugnazioni finalizzate all'introduzione di tale elemento estintivo nel giudizio

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