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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41093/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 14/02/2023 che aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo il fatto riconducibile agli artt. 612, comma 2, e 61, n. 10, c.p., e condannando l'imputato a mesi sei di reclusione. Il ricorrente deduce (1) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale: a) la pena sarebbe sproporzionata in ragione della riqualificazione (medesima pena del primo grado nonostante diversa qualificazione) e b) errore nel calcolo dell'aumento per l'aggravante comune ex art. 61 n. 10 c.p., sostenendo che la Corte territoriale abbia determinato un aumento superiore al limite massimo di un terzo; (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per insufficiente motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura generica sulla presunta sproporzione della pena (la determinazione della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo arbitrio o illogicità). Ha invece accolto la censura relativa all'errato calcolo dell'aumento per l'aggravante comune ex art. 61 n. 10 c.p.: posto che la pena base era stata fissata in mesi quattro, l'aumento può essere al massimo di un terzo (pari a quaranta giorni) e non della misura adottata dalla Corte territoriale. Perciò la sentenza di merito è annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena; la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i, c.p.p., ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (aumento di un mese e dieci giorni sulla pena base di quattro mesi). Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché il diniego era sufficientemente motivato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che viene rideterminata; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma che designava l'originaria imputazione di primo grado; la Corte di appello ha però riqualificato il fatto sotto diversa fattispecie.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Norma applicata dalla Corte d'appello per la qualificazione del reato come minaccia aggravata; la Cassazione ha confermato la qualificazione territoriale ma ha esaminato la corretta determinazione della pena.

  • art. 61, n. 10, c.p.

    Circostanza aggravante comune cui la Corte territoriale ha riconosciuto incidenza sulla pena; la Cassazione ha richiamato il carattere di circostanza comune e il limite legale di aumento stabilito dall'art. 64 c.p.

  • art. 64, comma 1, c.p.

    Stabilisce che la circostanza aggravante comune determina un aumento fino a un terzo della pena base: criterio applicato dalla Cassazione per censurare l'eccessivo incremento operato dal giudice di merito.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi che regolano la determinazione e la disciplina della pena da parte del giudice di merito; la Cassazione ha ricordato la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di arbitrio o motivazione illogica.

  • art. 620, comma 1, lett. i, c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento limitato alla pena, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena; norma usata per fissare la nuova misura (mesi cinque e giorni dieci).

Massime di principio

  • La valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte di legittimità non riesamina la proportionalità se la determinazione è motivata e non arbitraria.
  • Le circostanze aggravanti comuni ex art. 61, n. 10, c.p. producono un aumento della pena entro il limite massimo di un terzo della pena base, ai sensi dell'art. 64 c.p.; ogni superamento di tale limite è censurabile in Cassazione.
  • Se il giudice di merito sbaglia nel calcolo dell'aumento per circostanze comuni, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della pena e, quando possibile, rideterminarla direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., senza rinvio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione estesa: è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede d'appello non impone automaticamente una revisione della misura della pena, salvo che la conferma della pena riveli incongruenze o violazioni dei limiti legali (es. aumento oltre il terzo).
  • In impugnazioni che lamentano sia vizi di calcolo della pena sia vizi di motivazione, la Corte di Cassazione distingue tra censure ammissibili (es. errori di diritto o di calcolo) e censure inammissibili che chiedono una rivalutazione dei fatti ove manca arbitrio o illogicità.

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