Cassazione Penale, Sentenza n. 41099/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per remissione di querela accettata. Ha altresì posto le spese del procedimento a carico del querelato. Il controllo di legittimità è stato limitato alla verifica dell'evidenza delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., senza possibilità di annullamento con rinvio quando interviene la causa di estinzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la conferma della condanna per furto aggravato (commesso con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede), deducendo vizi di motivazione e di errata applicazione della legge penale. Successivamente ha prodotto in memoria la remissione della querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata dall'imputato. Poiché, dopo il d.lgs. n. 150/2022, il reato era procedibile solo a querela di parte, la remissione accettata intervenuta in pendenza del ricorso determina la sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente necessità che il giudice di legittimità rilevi e dichiari l'estinzione se il ricorso è tempestivamente proposto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha reso il reato in questione procedibile esclusivamente a querela di parte; pertanto la remissione della querela estingue il reato se valida e tempestivamente rilevata.
art. 129 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)
Disciplina gli effetti della remissione della querela e le condizioni che devono risultare evidenti per la declaratoria di estinzione del reato; la declaratoria è possibile in sede di legittimità quando il ricorso è tempestivo e le condizioni sono comprovate in atti.
art. 620 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a)
Prevede i casi in cui la Cassazione può annullare senza rinvio; qui richiamato per spiegare l'incompatibilità tra annullamento con rinvio e declaratoria di estinzione del reato.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 - Chiasserini; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 - Vitucci; Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 - Mazzamuto)
Costituiscono precedenti che confermano il principio secondo cui la remissione della querela intervenuta prima della decisione di legittimità, se tempestiva e accertata, determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio; inoltre delimitano l'ambito del controllo del giudice di legittimità alle sole verifiche di evidenza delle condizioni richieste.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela valida e accettata estingue il reato anche se intervenuta durante il grado di impugnazione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato quando le condizioni risultano dagli atti; in questo caso annulla senza rinvio e non compie un nuovo esame del merito.
- Il controllo della Cassazione sulla presenza di una causa di estinzione è limitato alla verifica dell'evidenza delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p.; non è ammesso un annullamento con rinvio quando è accertata l'estinzione del reato.
- Salvo diversa pattuizione, le spese processuali vanno poste a carico del querelato quando la causa di estinzione deriva dalla remissione della querela.
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