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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33388/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la conversione della pena pecuniaria di Euro 18.000 in 72 giorni di libertà controllata. Il motivo unico dedotto era inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento della documentazione: il difensore ha sostenuto che la pena pecuniaria si era estinta per decorso del termine decennale decorrente dalla notifica della cartella esattoriale (notificata il 13/05/2013), per cui il termine di estinzione sarebbe scaduto il 13/05/2023, antecedente alla richiesta di conversione avanzata dalla Procura (17/08/2023). Inoltre si rilevava un errore nella data di irrevocabilità riportata dal Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva l'inizio dell'esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo o notificazione della cartella) quale manifestazione della pretesa punitiva dello Stato: nel caso di specie l'esecuzione coattiva era iniziata con l'iscrizione a ruolo del 26/04/2013 (o, alternativamente, con la notifica della cartella del 13/05/2013), antecedente al termine decennale decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza (11/04/2012, e non 11/04/2017). Quindi la pena non si era estinta e l'ordinanza di conversione impugnata è conforme al principio di diritto richiamato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla conversione della pena pecuniaria; la questione centrale non è la disposizione in sé ma la decorrenza del termine di estinzione della pena pecuniaria.

  • art. 172 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di estinzione della pena; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione corretta richiede di considerare l'inizio dell'esecuzione coattiva quale fatto impeditivo dell'estinzione per decorso del tempo.

  • art. 212 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede che, divenuto definitivo il provvedimento, l'Ufficio notifichi l'invito a pagare entro un mese e richiede adempimenti formali propedeutici all'iscrizione a ruolo; la Corte osserva che tali previsioni attengono al quomodo dell'azione esecutiva.

  • art. 213 d.P.R. n. 115/2002

    Regola l'iscrizione a ruolo dopo il mancato pagamento; la norma è richiamata per spiegare la fase procedurale che determina l'inizio dell'esecuzione coattiva.

  • art. 235 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede regole in caso di annullamento del credito per irreperibilità; richiamata nel quadro delle regole sulla formazione del ruolo e l'esecuzione delle pene pecuniarie.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002

    "Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate."

    Norma introdotta dopo il 2002 che ha cambiato il meccanismo procedurale: l'iscrizione a ruolo è l'atto che attiva direttamente la riscossione e la notificazione della cartella e dell'intimazione sono adempimenti dell'agente della riscossione; ciò rende l'iscrizione a ruolo e la cartella elementi idonei a manifestare l'inizio dell'esecuzione coattiva.

  • art. 159 e 160 cod. pen.

    Norme che disciplinano sospensione e interruzione della prescrizione del reato; la Corte precisa che quelle disposizioni non si applicano per analogia alla prescrizione della pena pecuniaria, che non contempla cause di sospensione o interruzione analoghe.

Massime di principio

  • Per l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva l'inizio dell'esecuzione coattiva (es. iscrizione a ruolo o notificazione della cartella esattoriale); se questa è iniziata prima del termine decennale la pena non si estingue.
  • Non è rilevante se l'inizio dell'esecuzione sia avvenuto in modo coattivo o spontaneo: conta la manifestazione della pretesa esecutiva dello Stato, non le successive vicende concrete di riscossione.
  • Le regole procedurali del d.P.R. n. 115/2002 (in particolare l'art. 227-ter) post-riforma avvicinano l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento al momento in cui si considera iniziata l'esecuzione coattiva.
  • Non è consentito applicare per analogia agli istituti della prescrizione della pena (estinzione della pena pecuniaria) le cause di sospensione o interruzione previste per la prescrizione del reato (artt. 159 e 160 cod. pen.).
  • Per calcolare i termini utili per l'estinzione va preso come data di partenza la data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena; eventuali errori materiali su tale data devono essere corretti nella ricostruzione del termine.

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