Cassazione Civile, Ordinanza n. 09035/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da una cartella di pagamento relativa a debiti tributari e sanzioni connessi ad avvisi di accertamento per IVA degli anni d’imposta 2001-2002, poi ricondotti anche a profili IRES e IRAP nel testo. La società aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario ottenendo accoglimento in primo grado; l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, respinto dalla CTR Sicilia. In Cassazione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro la sentenza d’appello; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nelle more, la società ha depositato istanza di estinzione per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, documentando il pagamento integrale del debito fiscale riferito alla cartella oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto provata l’adesione della società alla definizione agevolata dei carichi fiscali riconducibili alla cartella di pagamento controversa e, rilevato l’avvenuto integrale pagamento del debito con effetto irreversibile, ha accolto l’istanza di cessazione della materia del contendere. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992; è stata inoltre esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato, perché il presupposto per la definizione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi fiscali, se validamente aderita e accompagnata dall’integrale pagamento del dovuto, determina l’effetto estintivo della controversia sulla cartella riferita a quei carichi.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva del giudizio sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione agevolata dei carichi fiscali, quando sia documentata e comporti il pagamento integrale del debito riferito all’atto impugnato, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Se la causa estintiva sopravviene nel corso del giudizio di cassazione, la Corte dichiara l’estinzione del processo senza pronunciarsi sul merito delle censure originarie.
- Nel giudizio tributario estinto per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio deriva da un fatto sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.
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