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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08043/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tributari connessi, non riuniti, relativi a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 9 maggio 2012 e alla successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Nel primo giudizio il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva deducendo, tra l'altro, la mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento; in primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva poi riformato la decisione e ritenuto infondate le censure. Nel secondo giudizio il contribuente aveva impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria deducendo, tra gli altri vizi, l'inesistenza della notifica e la mancanza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, assumendo però anche l'intervenuta notificazione della comunicazione preventiva. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'omessa notifica della comunicazione preventiva si riflettesse sulla successiva iscrizione. In appello l'agente della riscossione aveva dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente non avesse mai contestato la notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione, nonché l'apparenza della motivazione e la violazione degli artt. 2909 c.c. e 336 c.p.c. per l'effetto espansivo esterno della sentenza resa nel primo giudizio, che aveva confermato la validità della comunicazione preventiva.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo insussistente il vizio di ultrapetizione e non apparente la motivazione della CTR. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la sentenza resa nel primo giudizio, con cui era stata confermata la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, esplica effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c. anche sulla comunicazione consequenziale di avvenuta iscrizione ipotecaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto; non viola l'art. 112 c.p.c. l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice in base agli atti e alla documentazione del processo.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati come parametri interpretativi, ma la Corte osserva che la censura del ricorrente tendeva in realtà a contestare la valutazione delle prove e non la reale assenza di motivazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione dell'appello, senza che la Corte ravvisi un vizio della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nella censura di motivazione apparente, respinta dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere il rilievo del giudicato, in relazione alla sentenza resa nel separato giudizio sulla comunicazione preventiva.

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte afferma che la riforma della sentenza sull'atto presupposto produce effetto espansivo esterno e travolge l'atto consequenziale, anche al di fuori del passaggio in giudicato, quando sussista un rapporto di presupposizione.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre soltanto se il giudice attribuisce una utilità diversa o maggiore rispetto a quella domandata; non è configurabile quando il giudice si limita a interpretare la domanda alla luce degli atti e delle prove ritualmente acquisiti.
  • La motivazione non è apparente se dalla sentenza, letta complessivamente, risultano comprensibili le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche quando il ricorrente contesti in realtà la valutazione del materiale probatorio.
  • Nel contenzioso tributario, l'annullamento o la riforma dell'atto presupposto determina un effetto espansivo esterno sull'atto consequenziale, che resta privo di titolo giustificativo se viene meno il presupposto dell'obbligazione tributaria.
  • La sentenza che definisce il giudizio sull'atto impositivo, nel processo tributario inteso come impugnazione-merito, si sostituisce all'atto stesso e può incidere sugli atti dipendenti anche se emessi in separati procedimenti.
  • Quando la controversia è definita senza necessità di ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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