Cassazione Civile, Ordinanza n. 30149/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da una deliberazione dell'ARERA che, rilevata una responsabilità connessa all'attività di dispacciamento di una società operante nel settore energetico, aveva accertato l'obbligo di restituire a favore della concessionaria gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto di una strategia di programmazione non diligente. In attuazione di tale deliberazione, la concessionaria aveva quantificato gli oneri di sbilanciamento dovuti e aveva ottenuto dal TAR un decreto ingiuntivo per il relativo pagamento. La società ingiunta aveva proposto opposizione e il giudice amministrativo di primo grado, poi confermato in appello, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la concessionaria ha denunciato violazione delle norme costituzionali sul riparto di giurisdizione e degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. l), c.p.a., sostenendo che la pretesa di pagamento, essendo strettamente collegata al provvedimento prescrittivo dell'Autorità, dovesse rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la controversia non aveva ad oggetto la legittimità del provvedimento dell'Autorità, che peraltro non era stato impugnato, ma una pretesa creditoria di contenuto meramente patrimoniale tra due società. L'atto amministrativo era solo un presupposto esterno del rapporto, mentre la richiesta di pagamento era stata formulata e quantificata dalla concessionaria, senza esercizio di poteri autoritativi o sanzionatori da parte della pubblica amministrazione. Ne è derivata la conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È richiamato quale norma processuale a fondamento della censura sulla giurisdizione.
È richiamato quale norma sul ricorso per cassazione in materia di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
È invocato come parametro costituzionale per il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
Sono richiamati per sostenere la dedotta violazione delle regole costituzionali sul diritto di azione e sul riparto di giurisdizione; la Corte ribadisce che l'art. 103 Cost. non esclude il giudice ordinario ma estende la giurisdizione amministrativa anche ai diritti soggettivi in particolari materie.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere la giurisdizione amministrativa.
art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.
La Corte ne esclude l'applicazione, osservando che la lite non riguarda la legittimità di un provvedimento dell'Autorità né un esercizio di potere autoritativo o sanzionatorio, ma una pretesa patrimoniale tra privati.
art. 2, comma 20, lett. d), L. n. 481/1995
È la base normativa della deliberazione dell'ARERA che ha accertato l'obbligo restitutorio e affidato alla concessionaria il recupero delle somme.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. n. 168/2016
Norma che ha introdotto il procedimento camerale applicato al ricorso.
art. 1-bis, comma 2, D.L. n. 168/2016
Richiamato per l'applicabilità del rito camerale al ricorso in esame.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.
La Corte richiama la tassatività delle materie di giurisdizione esclusiva sulle decisioni delle autorità indipendenti e ne delimita l'ambito ai provvedimenti adottati nell'esercizio del potere amministrativo.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, conta il petitum sostanziale, da individuarsi in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio, non la mera prospettazione formale delle parti.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non trasforma ogni controversia collegata a un atto dell'autorità in controversia amministrativa: essa si estende ai diritti soggettivi solo nei limiti delle materie espressamente previste dalla legge.
- Quando la lite concerne esclusivamente una pretesa creditoria di contenuto patrimoniale tra soggetti privati, e l'atto dell'autorità costituisce solo un presupposto fattuale esterno non impugnato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- Non basta il collegamento funzionale tra la richiesta di pagamento e un provvedimento amministrativo a radicare la giurisdizione amministrativa; occorre che sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo o sanzionatorio dell'amministrazione.
- Se la quantificazione dell'importo dovuto è effettuata dal soggetto concessionario e non comporta valutazioni autoritative della pubblica amministrazione, la controversia resta di natura privatistica.
- La mancata impugnazione dell'atto amministrativo presupposto rafforza la qualificazione della controversia come mera lite patrimoniale, priva di sindacato sulla legittimità del provvedimento a monte.
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