Cassazione Civile, Ordinanza n. 17823/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale dei geometri e il correlato obbligo contributivo nei confronti di un geometra che lavorava come dipendente di banca e che, secondo la decisione impugnata, svolgeva anche attività compatibili con la professione di geometra, in particolare come amministratore di due società operanti nel settore di affitti e vendite immobiliari e nelle consulenze a soci e terzi. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione del D.lgs. n. 509 del 1994, degli artt. 1, 2 e 3, dell’art. 17, comma 2, L. n. 400 del 1988, dell’art. 26, ultimo comma, L. n. 37 del 1967 e dell’art. 22, comma 2, L. n. 773 del 1982, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere obbligatoria l’iscrizione alla Cassa per tutti gli esercenti l’attività libero-professionale, anche se l’esercizio non fosse continuativo; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la prova dei presupposti dell’iscrizione sarebbe stata addossata al professionista invece che alla Cassa; (3) violazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 274/1929, in relazione anche all’art. 2697 c.c. e all’art. 26 L. n. 37 del 1967, per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo alla mancata contestazione, da parte della Cassa, circa l’assenza di connessione tra l’attività di amministratore svolta dal ricorrente e la professione di geometra.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha richiamato un consolidato orientamento secondo cui, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale; risultano irrilevanti la occasionalità dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, e la mera iscrizione ad altra gestione INPS non impedisce l’insorgenza degli obblighi verso la previdenza di categoria. La Corte ha inoltre affermato che lo Statuto della Cassa e il Regolamento possono legittimamente stabilire condizioni e oneri documentali per derogare alla presunzione di esercizio della professione da parte degli iscritti all’albo; nel caso concreto, tali condizioni non risultavano soddisfatte. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto l’obbligo di iscrizione e i conseguenti obblighi contributivi. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1, 2 e 3
Il processo di privatizzazione delle casse professionali non esclude la legittimità di regole statutarie e regolamentari che impongano l’iscrizione obbligatoria agli iscritti all’albo, con i correlati obblighi contributivi.
L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne fa un uso autonomo decisivo, ritenendo infondato il motivo alla luce della disciplina della Cassa e del consolidato orientamento.
L. n. 37 del 1967, art. 26, ultimo comma
La disposizione è letta nel senso che l’esclusione dell’obbligo può operare solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla disciplina della Cassa, non automaticamente per il solo fatto di svolgere altra attività.
L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 2
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non valorizzato come ostativo all’obbligo contributivo in presenza dei presupposti statutari e regolamentari.
art. 2697 c.c.
Non è violato se l’attribuzione di rilevanza alla mancata prova o al mancato adempimento degli oneri documentali discende dall’applicazione della normativa statutaria e regolamentare della Cassa.
R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17
Le norme ordinamentali della professione sono richiamate dal ricorrente per negare la pertinenza dell’attività di amministratore alla professione di geometra, ma la Corte ritiene assorbente il principio dell’iscrizione all’albo e delle regole della Cassa.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Base per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di previdenza professionale dei geometri, l’iscrizione all’albo costituisce presupposto sufficiente per l’obbligo di iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima, salvo che il professionista dimostri di rientrare nelle ipotesi derogatorie previste dallo statuto e dal regolamento della Cassa.
- La natura occasionale dell’attività professionale e la mancata produzione di reddito non escludono di per sé l’obbligo contributivo verso la Cassa di categoria.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, derivante da un diverso rapporto di lavoro o da altra attività, non è da sola idonea a far venir meno l’obbligo verso la Cassa professionale.
- Le condizioni per derogare alla presunzione di esercizio della professione possono essere legittimamente fissate dalla Cassa con norme statutarie e regolamentari, anche imponendo specifici oneri dichiarativi o documentali al professionista.
- Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando l’esito della controversia dipende dall’applicazione della disciplina speciale della Cassa e dall’inosservanza, da parte dell’interessato, degli oneri previsti per ottenere l’esenzione dall’iscrizione.
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