Cassazione Civile, Ordinanza n. 06577/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'asserita eccessiva durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Lodi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo insussistente un concreto pregiudizio e valorizzando, tra l'altro, il fatto che l'interessato avesse determinato con il proprio comportamento antecedente al fallimento le premesse delle azioni revocatorie curate dalla procedura, nonché la mancata attivazione del fallito per accelerare la definizione del fallimento. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il rilascio già nel 2006 di un immobile di sua proprietà e la successiva vendita solo nel 2017, circostanza che egli assumeva rilevante quale presupposto logico-giuridico del diritto all'equo indennizzo; (2) violazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il danno da durata irragionevole nonostante la prova del rilascio del bene; (3) violazione della medesima normativa e degli artt. 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., per avere applicato alla procedura fallimentare il principio elaborato per le esecuzioni secondo cui l'inattività del debitore esecutato non comporta necessariamente pregiudizio, senza considerare il diverso pregiudizio proprio del fallimento; (4) violazione dell'art. 5-quater l. n. 89/2001 in relazione agli artt. 6 § 1 e 13 CEDU, perché la Corte distrettuale aveva confermato anche la condanna al pagamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, trattandoli congiuntamente, e li ha accolti. Ha affermato che, in materia di equa riparazione, rileva solo il comportamento della parte che abbia determinato un ingiustificato allungamento del processo, non quello antecedente al processo stesso; pertanto, non poteva essere utilizzata contro il fallito la circostanza che egli avesse posto in essere, prima del fallimento, atti che avevano dato origine alle azioni revocatorie. Ha inoltre ribadito che la mancata iniziativa del fallito verso gli organi della procedura non è motivazione pertinente per escludere il danno da irragionevole durata, essendo il fallito in una posizione di mera attesa. Quanto alla durata ragionevole delle procedure fallimentari, ha richiamato il criterio di adattamento dei parametri della legge Pinto alla struttura concreta del fallimento, ma anche il limite massimo di ragionevolezza di sette anni nelle procedure particolarmente complesse. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendente dall'accoglimento degli altri. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001, n. 89
La Corte lo richiama quale base del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo; nella specie la sua applicazione non consente di negare il pregiudizio facendo leva sul solo comportamento antecedente al processo.
art. 6 CEDU
È la norma convenzionale che tutela la ragionevole durata del processo; il giudizio interno deve verificare se vi sia stata violazione di tale parametro nella concreta vicenda processuale.
È richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte, accogliendo il ricorso, ribadisce che la parte che contesta la durata deve provare solo le circostanze rilevanti per l'ingiustificato allungamento del processo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al ragionamento presuntivo sul pregiudizio; la Corte non ne fa applicazione innovativa ma esclude che possa sorreggere il diniego dell'indennizzo nei termini usati dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri di liquidazione del danno; la Corte non nega in astratto il rinvio ai criteri risarcitori, ma censura il presupposto di esclusione del danno.
Citato dal ricorrente insieme agli altri criteri di quantificazione; non assume autonoma decisività nella ratio decidendi.
Richiamato in ricorso per il danno non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole; la Corte conferma la tutela indennitaria come conseguenza della violazione del termine ragionevole.
art. 5-quater l. 24 marzo 2001, n. 89
È la disposizione su cui poggia la condanna alla cassa delle ammende impugnata nel quarto motivo, che però resta assorbito per effetto dell'accoglimento dei primi tre motivi.
Richiamato per spiegare l'effetto espansivo interno dell'accoglimento dei primi tre motivi sulla statuizione accessoria relativa alla cassa delle ammende.
art. 13 CEDU
Citato in relazione alla doglianza sulla condanna alla cassa delle ammende; non è oggetto di autonoma decisione, perché il motivo è assorbito.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, rileva il comportamento della parte solo se abbia determinato un ingiustificato allungamento del processo stesso; non può invece essere valorizzata, per negare il diritto all'indennizzo, la condotta posta in essere prima dell'apertura del giudizio o della procedura.
- Nel fallimento, il fallito si trova in una posizione sostanziale di mera attesa: la mancata iniziativa nei confronti degli organi della procedura non è di per sé indice sufficiente per escludere la sofferenza o il pregiudizio derivanti dalla durata eccessiva.
- La durata ragionevole delle procedure fallimentari va valutata in concreto, considerando complessità, numero dei creditori, questioni nella verifica del passivo, giudizi incidentali e patrimonio da liquidare; tali elementi possono incidere sul parametro di ragionevolezza, ma non giustificano oltre un certo limite la durata complessiva.
- Per le procedure concorsuali particolarmente complesse, lo standard di ragionevolezza non può comunque eccedere, in linea generale, il limite di circa sette anni; oltre tale soglia la protrazione tende a esprimere disfunzioni del sistema giudiziario, salvo specifiche giustificazioni concretamente accertate.
- L'accoglimento dei motivi che investono la statuizione principale determina l'assorbimento delle censure meramente dipendenti riferite alle conseguenze accessorie della decisione impugnata.
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