Cassazione Civile, Ordinanza n. 06857/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IRPEF, contributo SSN, sanzioni e interessi per l'anno 1993, lamentando di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo e deducendo l'omessa notifica della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame, ritenendo ammissibile l'impugnazione della cartella non notificata e dichiarando la decadenza del concessionario dalla riscossione. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 100 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'estratto di ruolo è atto interno non autonomamente impugnabile e che l'azione proposta si risolverebbe in un inammissibile accertamento negativo del credito tributario. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del requisito di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ma ha accolto il motivo della società ricorrente alla luce dello ius superveniens introdotto dal d.l. n. 146 del 2021, art. 3-bis, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis. Applicando tale disciplina ai giudizi pendenti, la Corte ha affermato che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri un concreto pregiudizio nei casi tassativamente indicati dalla norma (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse rientrante nelle ipotesi tipizzate, il ricorso introduttivo di primo grado è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la sopravvenienza normativa intervenuta nel corso del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; la Corte ha poi valorizzato l'interesse ad agire come condizione dell'azione, da dimostrare nei casi tipizzati dalla normativa sopravvenuta.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte richiama la disciplina dell'impugnazione degli atti della riscossione e la lettura costituzionalmente orientata data dalle Sezioni Unite nel 2015, poi superata/limitata dallo ius superveniens del 2021.
Norma richiamata per la costituzione dell'ente impositore ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
art. 1-bis, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168
Richiamato quale fonte della procedura camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis
Ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendo il comma 4-bis, che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta solo in presenza di specifici pregiudizi tassativi.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha introdotto la disciplina sopravvenuta applicata al giudizio pendente.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come modificato, è stata considerata norma che limita la tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata e richiede la prova di uno specifico pregiudizio.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
La disposizione è stata ritenuta applicabile ai processi pendenti; i casi di impugnazione diretta sono tassativi e richiedono la dimostrazione di un concreto pregiudizio, non essendo sufficiente la sola allegazione dell'omessa o invalida notifica.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato come una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 6 CEDU
Richiamato solo per escludere i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato solo per escludere i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate rispetto a tali parametri sono state reputate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite, richiamate dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo, in quanto atto interno e non lesivo di per sé, non è autonomamente impugnabile.
- La cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata può essere impugnata direttamente solo se il debitore dimostri uno specifico e concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione immediata del ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire senza comprimere in modo irragionevole la tutela giurisdizionale.
- Le ipotesi legittimanti l'azione diretta contro il ruolo o la cartella non notificata sono tassative e non possono essere estese in via analogica o interpretate estensivamente.
- Se il contribuente non allega e prova il concreto pregiudizio richiesto dalla norma sopravvenuta, il ricorso introduttivo contro estratto di ruolo e cartella non notificata va dichiarato inammissibile.
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