Cassazione Civile, Ordinanza n. 19389/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per Euro 17.000 sulla base di un assegno bancario utilizzato come promessa di pagamento. La destinataria del monitorio aveva proposto opposizione, disconoscendo la sottoscrizione del titolo e contestando l’esistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio sottostante. In primo grado l’opposizione era stata accolta, il decreto revocato e la domanda di garanzia del creditore verso un terzo dichiarata tardiva. In appello, il giudice territoriale ha riformato la decisione: ha ritenuto che il rapporto causale sottostante fosse stato correttamente introdotto e discusso già nel primo grado, ha valorizzato la prova testimoniale e la scrittura privata prodotta, ha ritenuto non provato l’avvenuto pagamento del corrispettivo e ha condannato la debitrice al pagamento dell’importo ingiunto in favore del cessionario del credito. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto già proposta in primo grado la domanda di accertamento del rapporto sottostante; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge per avere la corte attribuito rilievo decisivo alla testimonianza del coniuge della ricorrente, che sarebbe incapace a testimoniare, senza considerare le altre prove e la scrittura privata del 6 ottobre 2011; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che esse non avrebbero dovuto essere poste a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che dal contenuto degli atti emergeva che il giudizio di primo grado aveva comunque investito l’accertamento del rapporto sottostante al titolo e che la richiesta di rigetto dell’opposizione equivaleva a domanda di pronuncia sulla domanda monitoria. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la corte d’appello aveva esaminato pure le altre prove e la scrittura privata, mentre il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la violazione dell’art. 91 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, evenienza non dedotta nel caso di specie. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sull’esistenza del credito azionato.
con efficacia nei confronti della debitrice ai sensi dell'art. 1264 c.c.
La cessione del credito è efficace nei confronti del debitore alle condizioni previste dalla norma, con conseguente legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Nullità della sentenza per violazione del procedimento ed omesso esame di fatti decisivi seppur oggetto di discussione tra le parti
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
incapace a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ.
La ricorrente contestava la capacità a testimoniare del coniuge, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale alone probatorio in via esclusiva.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
La denuncia della regolazione delle spese è ammissibile in cassazione solo se la condanna alle spese colpisce la parte integralmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono ... i presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’oggetto del processo è l’accertamento dell’esistenza del credito azionato; la richiesta di rigetto dell’opposizione equivale a chiedere la conferma della domanda monitoria.
- La domanda giudiziale va interpretata avendo riguardo all’intero contenuto dell’atto difensivo e non alle sole conclusioni formali.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In cassazione non è sufficiente lamentare che il giudice di merito abbia attribuito maggiore peso a una prova rispetto ad altre: la rivalutazione del compendio probatorio è estranea al giudizio di legittimità.
- La violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese è deducibile in cassazione solo nei casi in cui le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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