Cassazione Civile, Sentenza n. 1031/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugna la sentenza della CTR che aveva confermato gli avvisi di accertamento TARSU per il periodo 2005-2010 relativi alla mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito ad attività industriale e magazzino. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione al difensore dell'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 546/1992; 2) tardiva costituzione del Comune in primo grado e conseguente inammissibilità della produzione documentale (richiesta di diversa interpretazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992); 3) omesso esame della relazione peritale che individuava la superficie tassabile; 4) errata valutazione della superficie tassabile (relazione tecnica che limitava la superficie a mq 270.5); 5) inversione dell'onere della prova e mancata prova, da parte del Comune, dell'esistenza di regolamento comunale con tariffa, della disponibilità della superficie e della corretta categoria tariffaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 546/1992) integra una nullità che comporta la retrocessione del processo quando il giudice d'appello debba compiere accertamenti di fatto e di merito. Ha precisato che tale nullità può essere sanata solo se lo scopo dell'avviso sia stato comunque raggiunto (es. presenza della parte in udienza o deposito di memorie/documenti che dimostrino la conoscenza della fissazione). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto fondato il vizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, rimettendo a quella sede anche la decisione sul regime delle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La comunicazione della data di udienza è essenziale per la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità non sanabile della decisione, salvo che lo scopo dell'avviso sia comunque raggiunto (art. 156 c.p.c.).
Termini per la costituzione delle parti: la tardiva costituzione può influire su ammissione di produzioni documentali e sulle eccezioni di inammissibilità, oggetto del secondo motivo di ricorso.
Disciplina del deposito di memorie e documenti; la parte può eccepire l'illegittimità di documenti tardivamente prodotti, ma la corte richiama l'analisi caso per caso e l'incidenza del decorso dei termini.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il deposito di documenti in appello è ammesso anche se tardivo in primo grado; la ricorrente ne contesta l'interpretazione e segnala profili costituzionali, ma la questione non è stata decisa nel merito essendo il primo motivo risolutivo.
Richiamo normativo che rende applicabile ad alcuni aspetti dell'appello disposizioni del titolo relativo al procedimento, incluso l'art. 31 in tema di comunicazione della data di udienza.
La nullità per mancata comunicazione può essere sanata se lo scopo dell'atto è comunque raggiunto (es. presenza della parte o deposito di atti/documenti che dimostrino conoscenza dell'udienza).
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare i vizi dedotti (n.3,4,5 relativi a violazione di norme di diritto, motivazione, e nullità).
Riferimento alla disciplina dell'onere della prova; la ricorrente contestava la presunta inversione dell'onere della prova, ma la Corte non si è pronunciata sul merito avendo accolto la censura procedurale.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla struttura del processo tributario; utilizzato per inquadrare questioni procedurali dedotte in cassazione.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione a una presunta violazione di parità tra le parti nell'accesso e nella produzione documentale, ma non deciso dalla Corte.
art. 24 Cost.
Riferimento al diritto alla difesa invocato dalla ricorrente in relazione alla comunicazione dell'udienza.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione a profili di legittimità costituzionale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, prospettati dalla ricorrente ma non valutati dalla Corte nella sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Citato dalla ricorrente in rapporto al principio del giusto processo e della ragionevole durata; la questione non è stata decisa.
Massime di principio
- La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 31 d.lgs. 546/1992) è requisito essenziale di garanzia: la sua omissione determina nullità della decisione, salvo che sia dimostrabile che lo scopo dell'avviso è stato comunque raggiunto (presenza della parte o deposito di atti dimostrativi).
- Se il vizio di comunicazione riguarda il giudizio d'appello e il giudice d'appello deve svolgere accertamenti di fatto, l'omessa comunicazione comporta la retrocessione del processo al giudice di appello per nuovo esame.
- La nullità per difetto di comunicazione può essere sanata solo con elementi probatori chiari della conoscenza dell'udienza da parte della parte interessata (es. partecipazione all'udienza o deposito di memorie/documenti).
- Questioni processuali (es. tardiva costituzione della controparte e ammissibilità di documenti) possono essere decisive, ma se prevale una nullità procedurale dirimente i restanti motivi vengono assorbiti e non esaminati nel merito.
- Nelle controversie tributarie il contribuente deve contestare tempestivamente eventuali omissioni di comunicazione o di motivazione e preservare le proprie prove tecniche (perizie, planimetrie) poiché l'accertamento della superficie tassabile e dell'inquadramento tariffario dipende dalla prova documentale prodotta dalle parti.
- Le amministrazioni locali devono documentare chiaramente le proprie pretese (esistenza di regolamento con tariffa, calcoli, planimetrie) perché l'onere della prova spetta all'ente impositore quanto alla sussistenza e determinazione del tributo; in ogni caso la verifica concreta resta di competenza del giudice e può richiedere perizie e accertamenti di fatto.
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