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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26984/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento in rettifica relativo all'ICI dovuta per l'anno 2010, emesso da un comune per un'area edificabile. In primo grado la domanda del contribuente era stata accolta solo parzialmente con rideterminazione del valore del terreno; in appello la CTR ha confermato la decisione di primo grado, valorizzando anche il fatto che, in relazione all'anno d'imposta 2011, tra le parti risultava un valore concordato in sede di accertamento con adesione e che il comune non aveva chiarito né documentato le ragioni della diversa valutazione del medesimo bene nei due anni consecutivi. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse sostanzialmente accolto un'istanza di conciliazione; 2) violazione della disciplina sull'accertamento con adesione e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, sostenendo che il valore concordato per il 2011 non potesse estendersi al 2010; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione e per mancata risposta alle censure di appello; 4) nullità per ultrapetizione/travisamento della domanda; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per aver utilizzato un dato probatorio ritenuto inconciliabile con la normativa e con l'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura relativa alla conciliazione giudiziale è stata assorbita; la sentenza non si fonda su un'effettiva conciliazione processuale, ma la Corte non esamina nel merito questo profilo.

  • art. 50 della l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento con adesione, ma la Corte non vi fonda la decisione, concentrandosi sulla disciplina specifica dell'ICI.

  • d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inestensibilità dell'adesione a annualità diverse; la Corte non ne fa applicazione decisiva.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."

    I parametri indicati dalla norma sono tassativi e il giudice di merito deve attenersi ad essi nella determinazione della base imponibile; è precluso un apprezzamento equitativo quando la legge fornisce criteri specifici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura utilizzata per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Censura utilizzata per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali/processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione/nullità della sentenza.

  • art. 18 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi di motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta ultrapetizione/travisamento della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'uso di un dato probatorio ritenuto inconferente o incompatibile con gli atti di causa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., come base del principio della ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., come base del principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • In tema di ICI sulle aree fabbricabili, la base imponibile va determinata secondo i criteri legali tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, con riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
  • Quando la legge fornisce parametri specifici per la quantificazione del tributo, il giudice di merito non può sostituirli con una valutazione equitativa autonoma.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, ai fini del controllo di legittimità e di congruità del valore attribuito, quando richiama atti di compravendita e altri elementi di mercato utilizzati per la stima.
  • Se il contribuente non contrappone elementi specifici idonei a superare i dati posti a base dell'accertamento, la contestazione della stima dell'ente impositore non può essere accolta.
  • Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, evitando l'esame delle altre censure assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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