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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14682/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo pignorato)

La controversia

La controversia nasce dal pignoramento, da parte di una società creditrice, dei crediti vantati dal suo debitore nei confronti di un condominio in forza di un contratto di appalto. Il terzo pignorato rese dichiarazione negativa, contestata dalla creditrice. Il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’accertamento sommario ex art. 549 c.p.c., negò l’assegnazione; il tribunale rigettò poi l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La ricorrente censurava la decisione con due motivi: da un lato, vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; dall’altro, violazione degli artt. 543, 553 c.p.c., 1260 e 2914, n. 2, c.c., sostenendo che i crediti derivanti dal contratto di appalto, anche se futuri o eventuali, fossero pignorabili e assegnabili e che la cessione del contratto non fosse opponibile per difetto di data certa anteriore al pignoramento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto ex art. 384, comma 4, c.p.c. la motivazione del tribunale, chiarendo che i crediti derivanti da un rapporto di durata in corso possono essere pignorati anche se non ancora esigibili o solo eventuali, purché il rapporto giuridico da cui nascono esista ancora al momento dell’assegnazione. Nel caso concreto, tuttavia, i crediti maturati dall’appaltatore debitore erano già stati pagati prima del pignoramento; i successivi lavori erano stati eseguiti dalla società cessionaria dopo la cessione del contratto; e, soprattutto, al momento in cui avrebbe dovuto disporsi l’assegnazione il rapporto di appalto tra il debitore esecutato e il condominio non esisteva più. Perciò non era possibile assegnare né crediti attuali né crediti futuri ed eventuali. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di mancata assegnazione

  • art. 549 c.p.c.

    consente l’accertamento sommario delle contestazioni sulla dichiarazione del terzo nell’espropriazione presso terzi

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di pignoramento presso terzi e crediti assoggettabili a esecuzione

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi

  • art. 1260 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di cedibilità dei crediti, anche futuri

  • art. 2914, n. 2, c.c.

    non si applica alla cessione del contratto di appalto, perché riguarda la cessione o estinzione dei crediti pignorati e non la vicenda del rapporto contrattuale da cui i crediti potrebbero sorgere

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione asseritamente illogica e contraddittoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    ricorso per cassazione per nullità della sentenza

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • L’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati o eventuali, purché siano riconducibili a un rapporto giuridico già esistente e identificato.
  • Nel pignoramento di crediti derivanti da un rapporto di durata, vanno distinti i crediti già maturati al momento dell’assegnazione, che sono assegnabili come crediti attuali, dai crediti non ancora maturati, che possono essere assegnati solo come futuri ed eventuali se il rapporto base è ancora in essere.
  • Se il rapporto giuridico da cui i crediti futuri ed eventuali dovrebbero sorgere viene meno prima dell’assegnazione, l’assegnazione non è possibile, perché manca il presupposto del rapporto base ancora esistente.
  • L’art. 2914 c.c. non disciplina la sorte del rapporto contrattuale da cui potrebbero nascere i crediti, ma solo l’opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione dei crediti pignorati; pertanto non si applica alla mera cessione del contratto.
  • La cessione del contratto va distinta dalla cessione dei crediti da esso derivanti: il trasferimento della posizione contrattuale non comporta di per sé la cessione dei crediti futuri, che, se nascono da prestazioni eseguite dal cessionario, sorgono direttamente in capo a quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveMandato
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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