Cassazione Penale, Sentenza n. 50130/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo che il titolo di esecuzione includesse reati di immigrazione (art.12, commi 3 e 3-bis T.U. imm.) e fosse quindi ostativo ai sensi dell'art.4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. Il ricorrente sosteneva che la sentenza irrevocabile lo aveva condannato solo per la fattispecie di cui all'art.416-bis (associazione di tipo mafioso: primo, secondo, terzo e sesto comma) e che per quel titolo doveva invece trovare applicazione l'art.4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., che ammette i benefici anche in assenza di collaborazione con la giustizia per specifiche ipotesi collegate ai reati connessi all'immigrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo esecutivo riportava soltanto la condanna per la fattispecie riconducibile all'art.416-bis (come accertato dalla Corte d'appello di Lecce) e non comprendeva i delitti di cui all'art.12, commi 3 e 3-bis del T.U. immigrazione, per i quali il ricorrente era stato assolto. Ne è conseguito che l'ordinanza impugnata, fondata su una erronea qualificazione del titolo, è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio. La Corte ha precisato che, per la fattispecie di cui all'art.416-bis oggetto della condanna, trova applicazione l'art.4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., che consente la concessione dei benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione (art.58-ter), fermo restando che il Tribunale di sorveglianza dovrà compiere un esame concreto e individualizzato degli elementi rieducativi e della reale capacità del detenuto di recidere i collegamenti criminali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto che, in presenza della fattispecie di cui all'art.416-bis e in base all'art.4-bis, comma 1-ter, il beneficiario possa ottenere tali misure anche in assenza di collaborazione
art. 4-bis Ord. pen., comma 1-bis
il divieto previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., relativamente alla materia dell'immigrazione clandestina, opera per i soli delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del T.U. imm.
Va interpretato restrittivamente: si applica solo se il titolo di condanna comprende specifici reati del T.U. immigrazione indicati dalla norma; non è applicabile se il condannato è stato assolto da quelle fattispecie
art. 4-bis Ord. pen., comma 1-ter
il primo periodo dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen. prevede che per la fattispecie di cui all'art.416 si possano comunque concedere i benefici penitenziari "anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter"
La Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione alla fattispecie per la quale il ricorrente è stato condannato: permette l'accesso alle misure alternative (compreso l'affidamento in prova) anche senza collaborazione, ma richiede un esame concreto degli elementi individualizzanti
art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
art. 12, commi 3 e 3-bis, T.U. imm.
Sono le fattispecie di immigrazione clandestina richiamate dall'art.4-bis, comma 1-bis; la loro presenza o assenza nel titolo di condanna determina l'applicabilità ab origine del divieto o meno
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
art. 416-bis, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen.
La condanna per questa fattispecie, se realizzata con specifica finalità connessa a delitti di immigrazione, rientra nella previsione dell'art.4-bis, comma 1-ter che consente l'accesso ai benefici anche senza collaborazione; tuttavia la normativa va valutata rispetto al titolo di condanna effettivo
riferimento espresso: "anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter"
Norma che regola la collaborazione con la giustizia come condizione per taluni benefici; la Corte ha rilevato che, per i casi ricompresi nell'art.4-bis, comma 1-ter, l'assenza di collaborazione non esclude automaticamente l'accesso ai benefici
Massime di principio
- Verificare sempre il contenuto formale e sostanziale del titolo di condanna: l'applicabilità dei divieti di cui all'art.4-bis Ord. pen. dipende dai reati specificamente indicati nella sentenza di condanna
- Non confondere l'art.4-bis, comma 1-bis (divieto per specifici reati di immigrazione) con l'art.4-bis, comma 1-ter (casistiche in cui i benefici possono essere concessi anche senza collaborazione); l'una è limitativa e l'altra ammette eccezioni legate alla fattispecie concreta
- Se il giudice di merito qualifica erroneamente il titolo esecutivo (inclusione o esclusione di specifici reati), il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame basato sulla corretta qualificazione
- Anche quando la normativa consente l'accesso ai benefici in assenza di collaborazione, il giudice deve svolgere un esame concreto e individualizzato degli elementi rieducativi e della reale capacità del detenuto di recidere i legami criminali
- In casi simili è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. pronunce che richiedono l'analisi degli elementi individualizzanti) e indicare chiaramente quali reati sono stati accertati nel titolo ai fini dell'applicazione delle norme ostative
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →