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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36772/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165, comma 2, c.p., perché la sentenza che aveva applicato la sospensione condizionale della pena non l'aveva subordinata a condizioni obbligatorie alla luce del fatto che l'imputata aveva già in passato beneficiato della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur ritenendo che la concessione della sospensione condizionale senza condizioni, nonostante la precedente fruizione del beneficio, fosse meramente illegittima, ha concluso che tale illegittimità non integra automaticamente una "pena illegale" suscettibile di revisione in Cassazione nel caso di sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento, poiché l'ammissione del ricorso in Cassazione è limitata alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale

    Norma penalmente incriminatrice del fatto per cui l'imputata è stata condannata a seguito di patteggiamento; la sentenza di merito ha applicato la pena per questo reato

  • art. 651 cod. pen.

    Rifiuto di fornire le proprie generalità

    Contravvenzione contestata all'imputata in relazione al rifiuto di dichiarare le proprie generalità su richiesta dell'agente

  • art. 165, comma 2, cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena e condizioni in caso di precedente beneficio

    Secondo la Corte la norma imponeva la subordinazione della sospensione condizionale a condizioni quando il condannato aveva già usufruito del beneficio; l'omissione di tale subordinazione è stata ritenuta illegittima

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limitazioni del sindacato in Cassazione sulla sentenza di patteggiamento

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare il ricorso inammissibile: i motivi consentiti in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono tassativi e l'illegittimità (non l'illegalità) della sospensione condizionale non rientra tra essi

  • artt. 163 ss. cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che considera la sospensione condizionale come una "astensione a tempo" dall'esecuzione della pena, strumento con finalità di recupero che si colloca in modo peculiare rispetto al concetto tradizionale di pena

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021

    Procedimento trattato in forma cartolare

    Richiamate per motivare il procedimento in forma cartolare; norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso senza udienza pubblica

Massime di principio

  • Quando la condanna deriva da patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti), il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni qualificabili come "illegittimità" della pena (e non come "illegalità" nel senso stretto) possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'art. 165, comma 2, c.p. impone che, se il condannato ha già beneficiato in precedenza della sospensione condizionale, la nuova concessione debba essere subordinata a condizioni; l'omissione di condizioni obbligatorie costituisce un'irregolarità/illegittimità della decisione.
  • La distinzione tra "illegittimità" e "illegalità" della pena è centrale: la prima riguarda violazioni che rendono concreta la contrarietà a prescrizioni specifiche (es. omissione di condizioni obbligatorie), la seconda l'assoluta estraneità della pena al sistema normativo; solo l'"illegalità" può rientrare tra i motivi straordinari ammessi contro sentenze di patteggiamento.
  • Se si contesta l'omissione di condizioni nella sospensione condizionale a seguito di patteggiamento, il rimedio in Cassazione potrebbe essere precluso; è preferibile valutare interventi nei gradi di merito (es. istanza di correzione o restituzione del procedimento al giudice del patteggiamento) prima di proporre ricorso per cassazione.
  • La qualificazione del vizio (illegittimità vs illegalità) dipende dall'interpretazione giurisprudenziale: chi impugna dovrebbe argomentare espressamente perché la violazione integra una vera e propria illegalità della pena, oppure cercare vie procedurali alternative per ottenere il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

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