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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17327/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Valentina Simic avverso la sentenza di condanna. La ricorrente contestava il calcolo dei termini: sostiene che il deposito della sentenza, avendo come data originaria un giorno festivo (24/07/2022), sia stato prorogato al 25/07/2022 e che la decorrenza del termine per proporre appello dovesse iniziare il giorno successivo (26/07/2022). Poiché il termine così computato scadeva il 9/10/2022, giorno festivo (domenica), la ricorrente riteneva che la scadenza si prorogasse al 10/10/2022, giorno in cui ha depositato l'appello, rendendolo quindi tempestivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Accertato che il termine per il deposito della sentenza era prorogato al 25/07/2022 (art. 172, comma 3) e che la decorrenza del termine per impugnare iniziava pertanto il 26/07/2022 (con esclusione del giorno iniziale ai sensi dell'art. 172, comma 4), la Corte ha concluso che il termine per proporre appello scadeva il 9/10/2022 ma, cadendo in giorno festivo, si prorogava al 10/10/2022. Poiché l'appello era stato depositato il 10/10/2022, è risultato tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. proc. pen., comma 3

    Proroga automatica al primo giorno successivo non festivo del termine di deposito quando la scadenza cada in giorno festivo; applicata al termine di deposito della sentenza.

  • art. 172 cod. proc. pen., comma 4

    Il giorno dal quale decorre un termine non si calcola nel suo computo; pertanto la decorrenza effettiva del termine per impugnare inizia dal giorno successivo a quello considerato come termine di deposito prorogato.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    La decorrenza del termine per l'impugnazione va computata 'dalla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza'; interpretata insieme ad art. 172 come determinante per stabilire la contiguità (non sovrapposizione) tra il termine di deposito e l'inizio del termine per impugnare.

  • Sez. U., n. 155 del 29/09/2011 (Rossi)

    Sezioni Unite avevano affrontato la questione della decorrenza del termine in caso di proroga del deposito; la sentenza è stata richiamata per il principio secondo cui la proroga del termine di deposito sposta anche la decorrenza del termine successivo, ma il termine 'coincidenza' va interpretato come 'contiguità', non come sovrapposizione.

  • Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019

    Giurisprudenza successiva che ha precisato e confermato l'interpretazione maggioritaria: la decorrenza del termine per impugnare inizia il giorno successivo alla scadenza effettiva (prorogata, se necessario) del termine per il deposito; la 'coincidenza' va intesa come contiguità e non come sovrapposizione.

  • Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 (Evangelisti) - orientamento minoritario

    Pronuncia che rappresentava un orientamento interpretativo diverso (minoranza) circa l'effetto della 'coincidenza' tra termine di deposito e inizio del termine per impugnare; contrastata e superata dall'interpretazione maggioritaria richiamata nella decisione.

Massime di principio

  • Quando il termine per il deposito di una sentenza cade in giorno festivo, ai sensi dell'art. 172, comma 3, il termine si proroga al primo giorno successivo non festivo; la decorrenza del termine per impugnare va quindi calcolata a partire dal giorno successivo a tale proroga.
  • Il giorno iniziale del termine non si computa (art. 172, comma 4): pertanto, se il deposito è prorogato al giorno X, il conteggio del termine per impugnare inizia il giorno X+1.
  • Se il termine ultimo per proporre impugnazione cade in un giorno festivo, anche tale termine si proroga al primo giorno successivo non festivo (art. 172, comma 3): la presentazione effettuata in tale giorno successivo è tempestiva.
  • La giurisprudenza di legittimità prevalente interpreta la 'coincidenza' evocata dalle Sezioni Unite come 'contiguità' e non come sovrapposizione; quindi non si riduce il periodo di tempo spettante alla parte per proporre impugnazione.
  • Prassi consigliata: per calcolare la tempestività di un'impugnazione verificare (1) la data effettiva di deposito (tenendo conto delle proroghe per festivi), (2) iniziare il computo dal giorno successivo alla data effettiva di deposito e (3) se il termine cade in giorno festivo applicare la proroga al primo giorno feriale successivo.

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