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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26609/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore asta)

La controversia

La controversia nasce dall'annullamento, da parte del gestore della procedura telematica, di un'aggiudicazione già comunicata alla società poi ricorrente, in ragione di anomalie tecniche che avevano rallentato o bloccato il sistema poco prima della chiusura dell'asta. La società aggiudicataria ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'annullamento e il risarcimento del danno, sostenendo che il regolamento dell'asta telematica, qualificato come lex specialis, imponeva di salvare le aggiudicazioni intervenute prima del blocco del sistema e che la corte d'appello aveva omesso di esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, oltre a violare le norme del regolamento e l'art. 2043 c.c. I motivi di ricorso sono due: con il primo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali per omesso esame della legittimazione passiva della controparte; con il secondo si deduce falsa applicazione del regolamento dell'asta e dei principi di responsabilità aquiliana, assumendo che l'aggiudicazione fosse valida perché effettuata prima del blocco e regolarmente comunicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla c.d. ragione più liquida e sull'esclusione di qualunque responsabilità per l'annullamento dell'asta, giudicato opportuno, diligente e giustificato dalle anomalie tecniche. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il regolamento dell'asta privata non è una fonte normativa, ma disciplina negoziale di una vicenda privata; pertanto, in cassazione poteva denunciarsene solo l'erronea interpretazione secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., che però non erano stati specificamente indicati né illustrati dal ricorrente. La censura si risolveva quindi in una inammissibile contrapposizione tra l'interpretazione della parte e quella accolta dal giudice di merito. La Corte ha inoltre rilevato che, confermata la legittimità dell'annullamento, la pretesa risarcitoria difettava del requisito dell'ingiustizia del danno, poiché il prezzo utile di confronto sarebbe stato solo quello formatosi all'esito di una gara ritualmente svolta. Spese compensate per la peculiarità della questione; posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta non pertinente perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo se la censura investe correttamente la norma applicabile; non è ammissibile trasformarla in una richiesta di riesame del fatto o dell'interpretazione del regolamento negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale prospettato è stato escluso perché la doglianza non attingeva il contenuto effettivo della decisione impugnata.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il regolamento dell'asta privata, non essendo fonte normativa, poteva essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, che devono essere specificamente indicati e argomentati.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria richiede l'allegazione di un danno ingiusto; se l'annullamento della gara è legittimo, non vi è un pregiudizio risarcibile parametrabile al prezzo di aggiudicazione della procedura viziata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia deciso sulla base della ragione più liquida.
  • Un regolamento di gara o di asta privata non costituisce fonte normativa: la sua violazione può essere fatta valere in cassazione solo come erronea interpretazione del contenuto negoziale secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con specifica indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate.
  • La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede che il ricorrente indichi puntualmente quali canoni legali siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo.
  • La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone un danno ingiusto: se l'annullamento della procedura è ritenuto legittimo e giustificato, manca il presupposto dell'ingiustizia del pregiudizio.
  • Quando l'aggiudicazione deriva da una procedura viziata, il prezzo di quella gara non può costituire automaticamente il parametro del danno risarcibile, se manca il diritto a consolidare gli effetti dell'aggiudicazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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