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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08687/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Una società ha agito per ottenere la condanna di due convenuti alla demolizione di una costruzione ritenuta illegittima e abusiva, edificata in aderenza a un fabbricato di un complesso residenziale. I convenuti hanno resistito e hanno chiamato in causa la società committente dei lavori e il direttore dei lavori, chiedendo manleva. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la società attrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 43 l.f., sostenendo che il processo avrebbe dovuto essere interrotto per il fallimento della società chiamata in causa, dichiarato nelle more del giudizio di primo grado; 2) omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte territoriale sospeso il processo in attesa dell'esito di un giudizio amministrativo promosso contro il provvedimento di demolizione dei manufatti. La ricorrente ha inoltre richiamato la pretesa violazione di norme urbanistiche e condominiali, sostenendo che la realizzazione delle opere avesse causato un danno ai vicini.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il fallimento della società chiamata in garanzia non imponeva l'interruzione del processo principale perché si trattava di cause scindibili e non di litisconsorzio necessario originario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che non ricorreva alcuna ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e che, comunque, non vi erano i presupposti per una sospensione facoltativa. La Corte ha inoltre condiviso l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la mera violazione di norme urbanistiche o amministrative non comporta di per sé un danno risarcibile ai vicini, occorrendo la prova del nesso tra violazione e pregiudizio effettivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.f.

    L'evento interruttivo derivante dal fallimento non determina l'interruzione del processo principale quando la controversia riguarda cause scindibili e non inscindibili; l'effetto opera solo rispetto al procedimento in cui è parte il soggetto colpito dall'evento.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; non può essere disposta quando la controversia non dipende in modo necessario dalla definizione di altro giudizio.

  • art. 1120 c.c.

    La Corte richiama la decisione di merito che ha escluso la sua violazione, nel contesto della valutazione sulla legittimità delle opere realizzate.

  • art. 122 c.c.

    La Corte richiama la decisione di merito che ha escluso la sua violazione, nel contesto della valutazione sulla legittimità delle opere realizzate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    Il raddoppio del contributo unificato opera nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando il giudizio principale e la chiamata in garanzia danno luogo a cause scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una parte del rapporto accessorio non si estende automaticamente al processo principale.
  • In mancanza di un litisconsorzio necessario originario e sostanziale, la rilevanza dell'inscindibilità delle cause può emergere in sede di impugnazione, ma non impone di regola l'interruzione del giudizio di primo grado.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnica e giuridica nei casi tassativamente previsti; non è configurabile per il solo fatto che penda un diverso giudizio connesso ai medesimi fatti.
  • La violazione di norme urbanistiche o amministrative non integra automaticamente un danno risarcibile in favore del vicino: occorre allegare e provare uno specifico pregiudizio causalmente ricollegato all'illecito edilizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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