Cassazione Penale, Ordinanza n. 05067/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente a fine di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la sostanza rinvenuta non fosse a lui riferibile. Con il secondo motivo ha censurato l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata in appello, valorizzandosi la condotta tenuta al momento del controllo, il dato qualitativo e quantitativo dell'eroina detenuta e il fatto che la sostanza fosse stata gettata dal finestrino durante la fuga in auto. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva spiegato che l'imputato si era accorto dell'inseguimento da parte dei Carabinieri e aveva posto in essere una manovra per farli uscire di strada, prima di disfarsi dell'involucro contenente l'eroina, poi recuperato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la sentenza di appello sia quanto alla valutazione della detenzione dell'eroina a fini di spaccio sia quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo le doglianze di legittimità non idonee a scardinare la motivazione territoriale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti e ritiene corretta la motivazione di merito che valorizza condotta, qualità e quantità della sostanza, oltre alla paternità dello stupefacente contestato.
La Corte considera infondata la censura sulla resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo sufficientemente motivata la ricostruzione dell'inseguimento e delle manovre ostili poste in essere per sottrarsi al controllo.
È applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la doglianza che si limiti a riproporre censure di merito già specificamente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione resa.
- Ai fini della configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare congiuntamente la condotta dell'agente, il dato qualitativo e quantitativo della sostanza e le modalità concrete del rinvenimento o dell'occultamento.
- La resistenza a pubblico ufficiale può essere desunta anche da condotte di fuga, manovre per ostacolare l'inseguimento e atti diretti a sottrarsi consapevolmente al controllo, purché la motivazione di merito dia conto degli elementi fattuali da cui inferire la consapevolezza dell'azione delle forze dell'ordine.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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