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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05012/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento per indebita percezione di un beneficio economico collegato al reddito di cittadinanza, l'imputata era stata tratta a giudizio per avere omesso, nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate per ottenere il sussidio, l'indicazione di vincite da gioco conseguite negli anni 2017 e 2018, così ottenendo l'erogazione dell'agevolazione per complessivi euro 20.275,54. Il GUP aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere ritenendo il fatto non più previsto dalla legge come reato, sulla base dell'assunto che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 fosse stata abrogata. Il pubblico ministero ha impugnato deducendo violazione di legge, sostenendo che la disciplina penale fosse ancora applicabile ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 per effetto della normativa sopravvenuta del d.l. n. 48 del 2023, che avrebbe previsto una continuità normativa per il beneficio originario. La difesa ha depositato memoria chiedendo il rigetto e sostenendo che, venuto meno il reddito di cittadinanza, si sarebbe verificata una abolitio criminis e che non fosse invocabile una diversa fattispecie di indebita percezione per ragioni di soglia di punibilità. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione sostanziale, ma ha ritenuto che il rimedio proposto non fosse il ricorso per cassazione immediato bensì l'appello contro la sentenza di non luogo a procedere.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso del pubblico ministero come appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., rilevando che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. è solo appellabile e non ricorribile per saltum in cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di impugnazione ex art. 428, comma 3, c.p.p. Non vi è stata decisione nel merito sulla configurabilità del reato o sulla pretesa abrogazione della norma incriminatrice.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nell'imputazione come criterio di unificazione delle condotte plurime in continuazione.

  • art. 2, comma 1, lettera b), n. 3), d.l. n. 4 del 2019

    Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per le false od omesse dichiarazioni ai fini del beneficio economico.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Disposizione incriminatrice contestata; il GUP l'aveva ritenuta abrogata, mentre il ricorrente sosteneva la persistente applicabilità ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

  • art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022

    Richiamato dal GUP quale base per ritenere l'abrogazione della fattispecie originaria.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 48 del 2023

    Richiamato dal ricorrente come nuova disciplina incriminatrice per omesse o false comunicazioni relative ai nuovi benefici economici.

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023

    Secondo il ricorrente, fa salve per il beneficio originario le disposizioni dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data di concessione per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

  • art. 425 c.p.p.

    La sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare è qualificata come provvedimento impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione per saltum.

  • art. 428 c.p.p.

    Disciplina i mezzi di impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere; la Corte afferma che, dopo la riforma del 2017, essa è appellabile e solo nei casi espressamente previsti ricorribile per cassazione.

  • art. 560, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per escluderne l'applicabilità alla sentenza di non luogo a procedere, poiché il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo per la sentenza che definisce il primo grado di merito.

  • art. 569 c.p.p.

    Indicato come norma che consente il ricorso per saltum solo contro la sentenza che definisce nel merito il giudizio di primo grado, non contro il non luogo a procedere.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Usato per la riqualificazione dell'impugnazione proposta come appello, in base al principio di conservazione dell'atto di impugnazione.

  • art. 114 c.p.p.

    Citato in via esemplificativa per chiarire che l'espressione "sentenza di primo grado" presuppone un giudizio di merito dibattimentale.

  • art. 160, comma 2, c.p.p.

    Citato in via esemplificativa per mostrare che la locuzione "sentenza di primo grado" si riferisce alla decisione conclusiva del dibattimento.

  • art. 600, comma 1, c.p.p.

    Citato per evidenziare che la sentenza di non luogo a procedere non decide sulle statuizioni civili e dunque non è assimilabile alla sentenza di primo grado di merito.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per il coordinamento con la disciplina delle inappellabilità e del ricorso per cassazione nei casi di pene pecuniarie o alternative.

  • art. 23, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 150 del 2022

    Norma che ha modificato l'art. 428, comma 3-quater, c.p.p., ampliando i casi di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere, dopo la riforma dell'art. 428 c.p.p., è ordinariamente impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione per saltum; il ricorso diretto in cassazione resta ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Il ricorso proposto in cassazione contro una sentenza di non luogo a procedere deve essere riqualificato, quando possibile, come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice competente.
  • L'espressione "sentenza di primo grado" nelle norme del codice di procedura penale va intesa come decisione conclusiva del giudizio di cognizione di merito, non come sentenza resa all'esito dell'udienza preliminare.
  • La natura processuale della sentenza di non luogo a procedere giustifica un regime di impugnazione diverso da quello delle sentenze di merito, anche in ragione della sua revocabilità in presenza di nuove fonti di prova.
  • Quando il legislatore intende consentire un ricorso immediato per cassazione oltre i limiti ordinari, lo prevede espressamente; in difetto, opera il regime generale dell'appellabilità.
  • La riqualificazione dell'impugnazione consente di preservare l'efficacia dell'atto e di indirizzare la controversia al giudice di secondo grado competente a compiere la valutazione prognostica tipica dell'udienza preliminare.
  • Le modifiche normative in materia di benefici economici e relative fattispecie penali vanno lette anche alla luce delle disposizioni transitorie che disciplinano la perdurante applicabilità della disciplina previgente ai fatti commessi entro un determinato limite temporale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

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