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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04997/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esaminare nel merito la censura relativa all'art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Un imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di conferma in appello, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello. Nel merito del ricorso veniva dedotta una violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p.; tuttavia la Corte non è entrata nell'esame del motivo, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: esso era stato sottoscritto dalla parte personalmente, mentre dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata richiamata anche la disciplina dell'autenticazione della sottoscrizione, ritenuta irrilevante ai fini della validità dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato come forma di trattazione del procedimento in Cassazione

  • art. 129 c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da difensore cassazionista, a pena di inammissibilità

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso attesta solo la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte, ma non sana la mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La sottoscrizione autenticata da un legale diverso dal difensore cassazionista non sana il difetto di legittimazione formale del ricorso, perché l'autenticazione attesta solo la genuinità della firma della parte.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di sottoscrizione qualificata, la Corte non esamina i motivi di merito e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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