Cassazione Penale, Ordinanza n. 05032/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo della sentenza n. 25652 del 7 marzo 2024, dove era scritto "nonchè al reato di cui al capo 4)", si aggiunga anche "e al reato di cui al capo 7". È stata quindi eseguita la rettifica formale del dispositivo, con invio alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'atto riguarda una procedura di correzione di errore materiale relativa a una precedente sentenza della Sesta Sezione penale. Da quanto emerge, la sentenza n. 25652 del 2024 aveva disposto l'annullamento con rinvio nei confronti dell'imputato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. contestata nel capo 8), nonché ai reati di cui ai capi 4) e 7). Nel dispositivo, però, per mero errore materiale, era stato omesso il riferimento al reato di cui al capo 7). Il Pubblico Ministero ha chiesto la correzione, e la difesa si è associata a tale richiesta. La Corte ha quindi esaminato solo l'errore nel dispositivo e la sua emendabilità tramite procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., senza affrontare il merito dei capi di imputazione.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come base normativa per la correzione di un errore materiale emendabile nel dispositivo della sentenza, quando l'errore consiste in una mera omissione testuale non incidentale sul contenuto decisorio già formato.
È richiamato solo come aggravante oggetto della precedente decisione di annullamento con rinvio, limitatamente al capo 8), senza ulteriori approfondimenti nel presente provvedimento.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una sentenza di legittimità è correggibile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. quando consista in una mera omissione o inesattezza testuale che non richiede una nuova valutazione del merito.
- La procedura di correzione dell'errore materiale può essere utilizzata per riallineare il dispositivo alla reale portata della decisione già assunta, senza incidere sul contenuto sostanziale del giudizio.
- Quando il testo della decisione indica chiaramente quali capi o punti siano stati oggetto di annullamento con rinvio, l'omissione di uno di essi nel dispositivo può essere emendata con rettifica formale, se l'intento decisorio è desumibile senza incertezze dal provvedimento complessivo.
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