Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato ex art. 444 c.p.p., il giudice di merito ha applicato una pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa per plurime condotte di truffa aggravata, sostituendo la pena detentiva con 1210 ore di lavori di pubblica utilità e imponendo anche prescrizioni accessorie ai sensi degli artt. 56-bis e 56-ter della l. n. 689 del 1981, tra cui il divieto di allontanamento dal territorio della Regione Piemonte senza autorizzazione. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, lamentando che tale prescrizione non fosse stata concordata tra le parti e che ciò integrasse inosservanza degli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e 56-ter l. n. 689 del 1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il ricorso era stato depositato il 20/09/2024, oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione, calcolato dalla pronuncia e deposito della sentenza del 25/07/2024 ai sensi degli artt. 585 e 544 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma base del patteggiamento, richiamata per la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato
art. 20-bis c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della pena sostitutiva e delle relative prescrizioni
art. 545-bis c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della prescrizione accessoria imposta
art. 56-ter l. n. 689 del 1981
richiamato dal ricorrente con riferimento alle prescrizioni connesse ai lavori di pubblica utilità
art. 56-bis l. n. 689 del 1981
richiamato dal giudice di merito quale base per le prescrizioni connesse alla sostituzione della pena
art. 585 c.p.p.
norma utilizzata per individuare il termine per impugnare
art. 544 c.p.p.
richiamata in combinazione con l'art. 585 c.p.p. per il computo del termine di deposito della sentenza e, quindi, del termine di ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
l. n. 689 del 1981
richiamata per la disciplina delle sanzioni sostitutive e delle prescrizioni correlate
l. n. 689 del 1981, artt. 56-bis e 56-ter
richiamate per le specifiche prescrizioni imposte unitamente alla sostituzione della pena
cod. proc. pen., artt. 585 e 544
combinati per stabilire che il termine di impugnazione era di quindici giorni
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è inammissibile se proposta oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 585 e 544 c.p.p., dovendosi avere riguardo alla data di pronuncia e deposito della sentenza.
- La deduzione di censure sulla legittimità di prescrizioni accessorie o connesse alla pena sostitutiva non può superare il rilievo preliminare della tardività del ricorso: l'inammissibilità preclude l'esame del merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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