Cassazione Penale, Ordinanza n. 04995/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice di merito ha applicato all'imputato la pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa per un reato di rapina in concorso, in continuazione con una precedente pena già irrogata da altro Gup, rideterminando la pena complessiva da espiare. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione: secondo la difesa, la motivazione avrebbe dovuto essere più approfondita, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quanto alla responsabilità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché, nel patteggiamento, l'impugnazione è consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche per censure relative alla motivazione sulla responsabilità penale. La Corte ha osservato che, con l'accesso al rito speciale, l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa; ha inoltre rilevato che nel caso concreto la motivazione del provvedimento era comunque argomentata e chiara. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero
richiama il rito del patteggiamento, nel quale la pena viene applicata su accordo delle parti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
indica la forma semplificata di trattazione del procedimento in Cassazione
art. 129 c.p.p.
quanto alla responsabilità del ricorrente
la difesa lo invoca per chiedere una motivazione più approfondita, ma la censura è ritenuta estranea ai limiti del ricorso ammissibile nel patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
l'impugnabilita della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi previste dalla norma, escludendo doglianze sulla motivazione relativa alla responsabilità penale
art. 110 c.p.
richiamato nella contestazione come disposizione sul concorso di persone nel reato
art. 628 c.p.
richiamato nella contestazione come norma incriminatrice del delitto contestato, in concorso con l'art. 110 c.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre vizi di motivazione sulla responsabilità penale.
- L'accesso al rito del patteggiamento comporta la rinuncia dell'imputato a contestare le premesse storiche dell'accusa, sicché non possono essere riproposte in cassazione doglianze che mirino a rivalutare il merito dell'affermazione di responsabilità.
- La limitazione dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché risponde all'esigenza di circoscrivere il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà delle parti o con l'assetto normativo dell'illecito.
- Quando il provvedimento impugnato dà conto in modo chiaro e argomentato delle ragioni della decisione, la mera deduzione di un generico vizio motivazionale non supera il filtro di ammissibilità previsto per il ricorso avverso il patteggiamento.
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