Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato aveva subito una condanna, poi parzialmente ridotta in appello, a anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per un delitto di concorso in rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione, tramite difensore, ha dedotto un vizio di motivazione lamentando: a) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno; b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte osserva che tali censure investono profili non deducibili in sede di legittimità quando la decisione di appello sia il frutto di un accordo processuale validamente formato, salvo che si denunci l'illegalità della pena, circostanza qui esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti perché diretti a contestare la misura della pena concordata in appello e la mancata concessione di attenuanti, profili estranei al sindacato di legittimità dopo il concordato ex art. 599-bis c.p.p., in assenza di allegazioni specifiche sull'illegalità della sanzione o sulla formazione del consenso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
indica la trattazione del procedimento in forma semplificata
concorde richiesta delle parti
consente il concordato in appello; una volta recepito dal giudice, limita la deducibilità in cassazione alle sole doglianze compatibili con il negozio processuale e all'eventuale illegalità della pena
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice del delitto contestato in rubrica, richiamata unitamente ad altre aggravanti
art. 628, comma terzo, n. 1 c.p.
richiamato come aggravante del reato contestato
richiamato nel capo di imputazione come ulteriore aggravante
menzionato come attenuante generica invocata nel ricorso
richiamato dalla giurisprudenza citata come questione non deducibile con il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i casi consentiti
fondamento della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la misura della pena concordata, salvo che si deduca e si dimostri l'illegalità della sanzione.
- Sono inammissibili le doglianze che riguardano motivi rinunciati o la mancata valutazione di attenuanti quando la sentenza di appello recepisce un accordo processuale validamente formato e la pena rientra nei limiti legali.
- In sede di legittimità, dopo il concordato in appello, sono deducibili solo questioni inerenti alla validità della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione giudiziale e all'eventuale illegalità della pena.
- La mera allegazione generica o astratta di vizi motivazionali non è idonea a superare l'inammissibilità del ricorso quando le censure investono profili sottratti al sindacato di cassazione per effetto dell'accordo processuale.
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