Cassazione Civile, Ordinanza n. 27170/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura regionale nei confronti di un funzionario del Comune di Foggia e di un dirigente finanziario, per il rimborso di spese legali riconosciute dall'ente a favore di amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti penali e poi assolti. Secondo la Corte dei conti, il funzionario aveva espresso pareri favorevoli al riconoscimento di debiti fuori bilancio e al rimborso delle spese legali senza verificare adeguatamente la sussistenza delle condizioni di legge, in particolare l'assenza di una preventiva comunicazione dei procedimenti penali da parte degli interessati e quindi la possibilità di valutare il conflitto di interessi e la nomina di un legale di comune gradimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) eccesso di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe creato una regola inesistente, cioè un obbligo giuridico di preventiva comunicazione del procedimento penale, non previsto da legge o contratto collettivo; 2) eccesso di giurisdizione per invasione della sfera riservata all'amministrazione, perché il giudice contabile avrebbe sostituito il proprio apprezzamento a quello del Comune sulla sussistenza del conflitto di interessi e sulla legittimità della delibera di riconoscimento del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili. Ha escluso che la sentenza della Corte dei conti avesse invaso i limiti esterni della giurisdizione: il giudice contabile non ha creato una norma nuova, ma ha interpretato la disciplina vigente desumendo dall'assetto procedimentale del rimborso delle spese legali l'obbligo del dipendente di comunicare preventivamente all'amministrazione la pendenza del procedimento penale. Ha inoltre escluso che vi sia stato un sindacato di merito sulle scelte amministrative, poiché la Corte dei conti si è limitata a verificare la legittimità dell'azione amministrativa sotto il profilo della razionalità, efficienza ed efficacia, profili rilevanti nel giudizio di responsabilità amministrativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per la qualità formale di parte del resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del parere di regolarità tecnica reso sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio
art. 67 d.P.R. n. 268/1987
indicato come fondamento dell'obbligo di preventiva comunicazione del procedimento penale ai fini della valutazione del conflitto di interessi e del rimborso delle spese legali
art. 28 c.c.n.l. dipendenti enti locali del 14 settembre 2000
richiamato come disciplina contrattuale applicabile all'epoca dei fatti in tema di rimborso delle spese legali e preventiva comunicazione
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Cass. Sez. Unite, 16/01/2019, n. 1034
citata sul tema del giudicato implicito e dell'eccesso di potere giurisdizionale
Cass. Sez. Unite, 14/09/2020, n. 19084
citata sul tema del giudicato implicito e dell'eccesso di potere giurisdizionale
Cass. Sez. Unite, 11/09/2019, n. 22711
citata per affermare che l'eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo se il giudice crea una norma inesistente
Cass. Sez. Unite, 25/03/2019, n. 8311
citata per il medesimo principio sui limiti esterni della giurisdizione
Cass. Sez. Unite, 12/12/2012, n. 22784
citata per il medesimo principio sui limiti esterni della giurisdizione
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l'obbligo del dipendente di comunicare preventivamente all'ente la pendenza del procedimento penale può essere desunto in via interpretativa dal modello procedimentale del rimborso delle spese legali, che presuppone una valutazione ex ante dell'assenza di conflitto di interessi e la scelta di un difensore di comune gradimento.
- Non integra eccesso di giurisdizione la sentenza del giudice contabile che, muovendo da norme esistenti, ne ricostruisca il contenuto precettivo applicabile al caso concreto; il vizio ricorre solo se il giudice speciale sostituisce alla norma vigente una norma da lui creata.
- Il sindacato della Corte dei conti sulle scelte amministrative, nel giudizio di responsabilità, è legittimo quando si limita ai profili di razionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, non quando invada il merito di pura opportunità discrezionale.
- La deduzione di eccesso di giurisdizione non può essere utilizzata per contestare un eventuale errore di interpretazione o applicazione della disciplina sostanziale, che resta un tipico error in iudicando e non un vizio dei limiti esterni della giurisdizione.
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